Una legge per le professioni non regolamentate

 

Voto aula

«Con il riconoscimento delle nuove professioni si fa un deciso passo in avanti nella modernizzazione dell’economia della conoscenza e dei mercati professionali» ha dichiarato l’on. Pierluigi Mantini dopo l’approvazione in legislativa alla Camera dei Deputati della nuova legge sulle professioni non regolamentate.

«Si conclude positivamente con il governo Monti una storica battaglia che ci vede impegnati da anni insieme al Colap e altre associazioni, tra molte resistenze» ha precisato l’on. Mantini, «si tratta di comprendere che la nuova legge non è “contro” gli ordini ma “per” un sistema duale delle professioni fondato su due pilastri: il primo è quello delle professioni organizzate in ordini e collegi, appena riformato; il secondo pilastro è quello delle professioni organizzate in associazioni che vengono ora riconosciute e responsabilizzate, nella garanzia della qualità e della responsabilità, dinanzi agli utenti dei nuovi professionisti in settori vitali come l’informatica, la comunicazione, la pubblicità, il turismo, la consulenza tributaria, immobiliare. ecc.»

Per la prima volta, il Parlamento, con la legge 4 del 2013, pubblicata sulla G.U. del 26 gennaio 2013, ha dettato una disciplina organica delle professioni non regolamentate diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o collegio professionale per poter essere esercitate.

Infatti, accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

Numerose tipologie di professioni non regolamentate si ritrovano in settori come le arti, le scienze, i servizi alle imprese e la cura alla persona: gli amministratori di condomini, gli animatori, i fisioterapisti, i musicoterapeuti, i bibliotecari, gli statistici, gli esperti in medicine integrate, i pubblicitari, i consulenti fiscali, ecc.

Ad inizio legislatura la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”.

In una prima fase dell’iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate (cfr. Professioni regolamentate) e di quelle non regolamentate (seduta del 23 giugno 2010).

La Commissione X della Camera dei Deputati ha elaborato, sulla base delle proposte di legge A.C.1934 e abb., un testo unificato recante una disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Tale testo, uscito dalla Camera dei Deputati, è stato poi modificato dal Senato della Repubblica (che ha escluso dall’ambito di applicazione le professioni sanitarie), e poi definitivamente approvato dalla X Commissione della Camera in sede legislativa nella seduta del 19 dicembre 2012.

La scelta della forma societaria in cui esercitare la propria professione è lasciata al professionista, riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, …) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

In particolare la legge disciplina i seguenti ambiti.

L’articolo 1 dopo aver definito al comma 1 la «professione non organizzata in ordini o collegi» individua le categorie escluse; il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie.

Il comma 3 in cui prevede che chiunque svolge una delle professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L’inadempimento viene qualificato come “pratica commerciale scorretta” ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il comma 5 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. 

L’articolo 2 riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall’articolo 3. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

L’articolo 4 riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della cd. “direttiva servizi” (D.Lgs. 59/2010).

Il comma 3 prevede la possibilità per le associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5.

Il comma 1 prevede che le associazioni professionali devono infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

  1. atto costitutivo e statuto;
  2. precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  3. composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
  4. struttura organizzativa dell’associazione;
  5. requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo, all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
  6. assenza di scopo di lucro.

Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l’onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi:

  • codice di condotta;
  • l’elenco degli iscritti;
  • le sedi dell’associazione;
  • la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
  • il possesso di un sistema certificato di qualità;
  • le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

L’articolo 6 riguarda la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l’avvenuta adozione di una norma tecnicaUNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L’articolo 7 precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un’attestazione, quali:

  • la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • gli standard qualitativi;
  • le garanzie fornite dall’associazione all’utente tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
  • il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L’articolo 8 riguarda la validità dell’attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione prevista dall’associazione stessa. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa, e il professionista che utilizza l’attestato rilasciato da un’associazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

L’articolo 9 riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all’Ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Dal dicembre 2009 ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza tecnica e l’idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, dal 1° gennaio 2010 ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l’accreditamento in conformità agli standard internazionali.

Secondo l’articolo 10, la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell’associazione o contenute nell’attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell’articolo 27 del Codice del Consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

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