I Commissione Affari costituzionali Camera dei deputati
Roma 15.09.11
– Le norme proposte costituiscono un adeguamento del testo costituzionale all’evoluzione che in questi decenni vi è stata nella nostra “Costituzione materiale”
• L’ordinamento dell’Unione europea, per realizzare l’obiettivo del mercato unico ha determinato la rimozione di vincoli impropri e di aiuti alle attività economiche che possono determinare un favore per le imprese nazionali rispetto a quelle di altri paesi dell’Unione.
• L’idea della programmazione statale delle attività economiche, che era stata enfatizzata negli anni 70 e 80 ha perso progressivamente di rilievo e di interesse da parte della dottrina
• L’evoluzione della cultura giuridica ha portato ad erodere le posizioni di privilegio della pubblica amministrazione e a configurare la sua attività come posta a servizio dei cittadini.
– C’è, allora da chiedersi se le modifiche proposte siano necessarie e modifichino effettivamente il diritto vigente.
Certamente, le norme costituzionali hanno anche un valore emblematico e il loro tenore letterale potrebbe anche in futuro essere utilizzato per contrastare evoluzioni regressive. Si tratta di una valutazione politica più che tecnico-giuridica.
– E’ opportuno, piuttosto, richiamare l’attenzione della Commissione su due profili che hanno una valenza tecnica:
1. Il vincolo alle attività private viene oggi in prevalenza non da norme di divieto. È già vigente, nel diritto positivo, il principio che è lecito tutto ciò che non è vietato.
Il vincolo prevalente, che si è progressivamente accresciuto fino ad arrivare talvolta a livelli insostenibili, viene da altri due tipi di norme:
a) quelle di regolazione, di fonte comunitaria, statale e regionale;
b) quelle di pianificazione non più di attività economiche ma di assetto del territorio.
Ai piani urbanistici si sono aggiunti piani di vario tipo (a fini ambientali, agricoli, sanitari, paesaggistici, ecc..) che complicano notevolmente l’attività dei privati.
Per risolvere questi problemi andrebbe attuata un’opera di parziale deregolazione e una semplificazione organizzativa prima ancora che procedimentale.
2. La dottrina ha interpretato l’attuale art. 41 nel senso di conferire una pari dignità all’attività economica privata e a quella pubblica. C’è da chiedersi se il mancato riferimento, nel testo proposto, all’attività economica pubblica voglia affermare un principio opposto.
Il tema è molto ampio e non può essere qui esaminato compiutamente. Va osservato, per altro, che il principio della pari dignità fra impresa pubblica e privata è ormai acquisito nell’ordinamento europeo, anche se ancora applicato in modo differente dagli stati nazionali.
– Un profilo essenziale che andrebbe tenuto presente nel rivedere la Costituzione italiana è la consapevolezza che l’Italia è uno stato membro di una Unione di stati: la Costituzione non è fonte secondaria ma ha perso la sua primazia assoluta.