Il presidente Guido Alpa in una lettera illustra tutte le innovazioni del testo approvato dalla Camera dei Deputati. “Confidiamo che il Senato la licenzi il più presto possibile”.
«Tre anni fa l’Avvocatura, con il concorso di tutte le sue componenti, aveva provveduto a predisporre un progetto organico di riformulazione – e rifondazione – della professione nell’interesse della giustizia e di tutti i cittadini: le sue attese non erano infondate e non sono andate deluse, se si considera che il progetto di legge è stato approvato con un voto plebiscitario. D’altra parte il Paese deve poter fare conto su di una Avvocatura che, mantenendo i caratteri di libertà e indipendenza, sia più qualificata ed efficiente, sia consapevole della sua funzione sociale e sia regolata da una disciplina moderna in linea con i tempi odierni.
Per l’appunto, il testo si apre con il riconoscimento della rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva cui è collegato l’ordinamento forense e con la enunciazione delle garanzie di indipendenza e autonomia degli avvocati “indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti” (art. 1 c. 2). “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale competenza” recita l’art. 3, c. 3. Libertà, autonomia, competenza sono anche i presupposti della assistenza legale stragiudiziale, che è riservata agli avvocati quando connessa all’attività giurisdizionale (art. 2 c. 6). Il contenzioso si può prevenire con la consulenza, si può orientare verso forme di conciliazione anteriori alla causa o in corso di causa, sempre che l’avvocato possa valutare liberamente e consapevolmente la posizione giuridica del cliente e suggerirgli le soluzioni conformi alla legge e più convenienti alla tutela dei suoi interessi. È evidente, inoltre, che solo una Avvocatura libera e autonoma può darsi regole di deontologia e può assicurare l’osservanza di canoni destinati a disciplinare il corretto esercizio della professione (art. 3 cc. 2 e 3). Queste premesse, fondate su valori indefettibili, costituiscono la cornice del provvedimento e ci danno la cifra del testo. Le nuove disposizioni, oltre a ricostruire in modo sistematico l’intera normativa, introducono rilevanti novità, rispetto alla disciplina del 1933-1934 e succ. modificazioni, in gran parte già accolte dal testo che era stato approvato dal Senato. Dal punto di vista organizzativo degli studi, si amplia l’oggetto delle associazioni professionali, consentendo anche il coinvolgimento di liberi professionisti appartenenti ad altre categorie professionali; si introduce l’associazione in partecipazione tra avvocati; si rinvia ad un decreto legislativo delegato la disciplina di società di avvocati secondo i tipi del codice civile, ma senza soci di puro capitale: come si conviene alla specifica attività esercitata dagli avvocati, che deve garantire l’assenza di conflitti d’interesse, la trasparenza della organizzazione interna e soprattutto la libertà delle scelte connesse con la tutela dei diritti (artt. 4 e 5). Viene ulteriormente rafforzato il segreto professionale, il c.d. legal privilege che connota in modo particolare la nostra professione rispetto alle altre e le conferisce una superiore dignità: il testo parla di “rigorosa osservanza” e del “massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché sullo svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale” (art. 6). Altro segno importante della elevatezza della Avvocatura è la professione dell’impegno solenne necessario per l’avvio dell’attività, espresso con una formula che sostituisce quella ormai antiquata (ed ancora diffusa persino nei giuramenti dei magistrati) della legge del 1933. Ancora una volta sono sottolineati i valori della dignità e della funzione sociale della professione forense, e i doveri di lealtà, onore e diligenza che debbono essere osservati nel suo svolgimento (art. 8). L’impegno non è assunto in udienza, ma dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. Quanto alle specializzazioni, la cui esigenza è universalmente riconosciuta e si colloca nel disegno complessivo di qualificazione dell’avvocato, si prevedono corsi formativi organizzati da Ordini e Università; nel contempo si è affermato il ruolo delle associazioni specialistiche, ruolo peraltro fondamentale, che nei processi attuativi della legge potrà trovare ancor maggiore riconoscimento (art. 9). Sempre in questa linea si prevede l’aggiornamento continuo, come avviene ormai in tutti i Paesi europei (art. 11); a maggior tutela dei clienti si prevede, altresì, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale; l’adempimento di questo obbligo è da tempo all’attenzione del Consiglio nazionale forense, che sta verificando quali siano le formule più convenienti per gli iscritti e al tempo stesso più adeguate agli interessi dei clienti (art. 12). Le regole sui rapporti con il cliente riprendono i principi del codice civile e li articolano nel senso della libertà di determinazione del compenso, reintroducendo il divieto del patto di quota lite; si prevede l’obbligo di comunicare al cliente le difficoltà dell’incarico e le altre informazioni utili; tale obbligo non si estende al preventivo scritto se non ve ne sia apposita richiesta del cliente. Quando non convenuto pattiziamente, il compenso si calcola secondo i parametri ministeriali, che devono essere aggiornati ogni biennio su proposta del Consiglio nazionale forense. In mancanza di accordo, avvocato e cliente posso rivolgersi all’Ordine forense per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per il rilascio di un parere di congruità della remunerazione pretesa dell’avvocato; si prevede anche il rimborso di oneri e contributi anticipati e delle spese forfettarie (art. 13). Il titolo II disciplina albi, elenchi, registri, le incompatibilità, il patrocinio dinanzi alle Corti superiori, l’attività degli avvocati degli enti pubblici. Grande rilievo è dato al sistema ordinistico, che distingue l’attività professionale intellettuale e difensiva da quella imprenditoriale. Nelle cariche rappresentative si tutela il principio di non discriminazione favorendo l’equilibrio tra i generi (art. 28), si estende a quattro anni la durata del mandato con il limite di due mandati, e si introducono incompatibilità con le altre cariche interne all’Avvocatura. Sono confermati e ampliati i poteri dei consigli territoriali (art. 29), salvi i procedimenti disciplinari, e viene istituito lo sportello del cittadino (art. 30). Ai procedimenti disciplinari provvedono i consigli distrettuali di disciplina forense (art. 51). Si tratta di collegi formati da avvocati, perché solo chi esercita la professione forense può comprendere compiutamente la rilevanza delle violazioni commesse dai colleghi ed è in grado di promuovere, portandolo fino a conclusione, il procedimento in modo legittimo e corretto. Sarebbe stata ultronea la presenza di magistrati – peraltro già coinvolti con la pubblica accusa – oppure di rappresentanti di categorie economiche e sociali, digiuni di nozioni deontologiche e inesperti delle tecniche processuali. Il provvedimento chiarisce alcuni punti importanti del procedimento, che si conclude dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si è conservata la funzione di giudice speciale, come prevista dalla legge istitutiva e come confermata dalla Costituzione (art. 34). Anche questo è un segno distintivo della nostra professione rispetto alle altre e rispetto all’attività imprenditoriale. Per l’accesso alla professione sono previste solo alcune limature alla disciplina esistente, ed è probabile che nel prossimo futuro Governo e Parlamento ripensino l’ordine degli studi delle Facoltà di Giurisprudenza, per far sì che anche la formazione universitaria sia adeguata alle esigenze attuali, evitando il fenomeno della scelta casuale della Facoltà, l’eccessivo affollamento degli albi e il “parcheggio” nell’ Avvocatura in attesa di migliori prospettive di lavoro. Per i praticanti – escluso che il rapporto con il dominus si possa configurare come di lavoro subordinato anche occasionale – si prevede, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per conto dello studio, la corresponsione di una indennità o di un compenso (dopo i primi sei mesi) commisurati all’effettivo apporto professionale, ma tenendo anche conto dei vantaggi che essi conseguono per l’uso dei servizi e delle strutture dello studio nel corso del tirocinio. Molte altre sono le novità che potrete constatare con soddisfazione esaminando il testo. Per il momento, mi premeva sottolineare che l’approvazione plebiscitaria del testo alla Camera è un segno di alta considerazione che il Parlamento ha voluto rendere all’ Avvocatura, a cui ha voluto aderire lo stesso Governo nel corso della discussione in aula. Ora confidiamo che il Senato lo licenzi nel più breve tempo possibile e senza ulteriori discussioni e modificazioni. In tal modo si compirebbe un disegno atteso da decenni volto a migliorare la nostra professione, a cui verrebbe restituita quella dignità che negli ultimi anni è stata messa a dura prova da polemiche, contestazioni e tentativi di svilimento. Un’attesa ed un impegno che sono segno della vitalità dell’Avvocatura e della sua insopprimibile vocazione alla libertà e alla giustizia.