Riforma delle professioni, solo due mesi al traguardo

stella gaetano

Doveva essere una rivoluzione copernicana, la stura per rilanciare una volta per tutte la crescita economica del Paese, il salvacondotto dell’Italia per rientrare nei ranghi dell’Unione europea.

Sono passati quasi dieci mesi dal 13 agosto dello scorso anno e ancora nulla si muove.

Le frenetiche consultazioni che hanno accompagnato il varo del decreto legge 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), in un clima forcaiolo pronto a smantellare il sistema delle libere professioni, sono oggi solo uno sfumato ricordo sepolto nei cassetti ministeriali.

“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi”. Così recita il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011. Ma a tre mesi di distanza dal termine fissato dal legislatore (il 13 agosto 2012) tutto tace. Certo, non si può improvvisare la stesura di un decreto del presidente della Repubblica che punta a riscrivere le regole su cui si fondano 28 professioni.

Va aggiunto, poi, che sul tema sono intervenuti a più riprese prima la legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011, poi il decreto Salva-Italia (legge 214/2011), quindi il decreto Cresci-Italia (legge 27/2012) con le sue liberalizzazioni.

Il risultato, però, è un mosaico normativo che lascia nell’assoluta incertezza i liberi professionisti. Senza entrare nel merito delle singole disposizioni previste, corrette e modificate, già ampiamente commentate anche nelle sedi istituzionali, lascia sgomenti l’inerzia che ha inghiottito una materia fondamentale – si diceva così la scorsa estate – per l’economia del Paese. Come verrà codificato l’accesso alla professione? Quali sono e come funzionano i percorsi di formazione continua permanente che i Consigli nazionali degli ordini professionali devono regolamentare? A che punto è l’istituzione dei Consigli di disciplina nazionali e territoriali? Quali sono le condizioni delle polizze assicurative che dovranno essere negoziate con il cliente?

Sono questioni che incidono direttamente sul futuro assetto normativo delle professioni, tenuto conto che “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali – in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 – sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.

Per mesi, se non per anni, si è dibattuto sulle società tra professionisti. Soci di capitale sì, soci di capitale no, sì, ma fissiamo un tetto per i soci con finalità di investimento… L’articolo 9-bis del decreto legge 1/2012 (il celeberrimo decreto Cresci-Italia convertito con la legge 27/2012) ha dettato alcune modifiche alla legge 214 (il cosiddetto decreto Salva-Italia varato pochi mesi prima, a settembre 2011, dallo stesso governo Monti), che correggeva a sua volta la legge 183 del 12 novembre 2011 (la cosiddetta legge di Stabilità del governo Monti).

In questo tourbillion normativo, che consente ai professionisti iscritti a un ordine l’esercizio della professione in forma societaria, anche in forma di società di capitali, viene fissato il termine per l’adozione di un regolamento che disciplini le società tra professionisti, in particolare i “criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta”.

Il termine è stato infilato nel comma 10 dell’articolo 10 della legge di stabilità n. 183/2011, passato indenne alle successive modifiche normative della materia. Ebbene, il suddetto comma prevede che “il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7”.

Come noto, la legge 183 è entrata in vigore il 12 novembre 2011 e i sei mesi dalla pubblicazione scadono il prossimo 12 maggio, senza che ci sia traccia alcuna del regolamento ministeriale.

Che dire poi delle tariffe. Dopo aver intonato il de profundis, ci si è accorti che gli organi giurisdizionali non potevano liquidare i compensi del professionista. L’articolo 9 della legge 24 marzo 2012 ci ha messo una pezza. “Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Anche in questo caso mancano solo due mesi al termine fissato dalla legge per capire quali saranno i “parametri di riferimento” dei ministeri vigilanti.

Stessi tempi e stessa musica anche per la fissazione dei “parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe”.

 

 

di Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni

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