Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall’articolo 7 della legge 49/87

 

Articolo 3

Requisiti soggettivi dell’impresa richiedente

3.1 Il credito agevolato può essere chiesto solo da imprese registrate in Italia.

3.2 L’impresa richiedente deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell’impresa mista.

3.3 L’impresa richiedente deve possedere i requisiti per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Articolo 4

Condizioni finanziarie

4.1. Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell’impresa italiana nell’impresa mista e non può essere superiore a 5.000.000 euro. Il credito agevolato può finanziare solo conferimenti in denaro.

4.2 Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le operazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione , con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni.

4.3 Se l’impresa italiana, prima della scadenza del credito, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento deve darne comunicazione al Gestore del Fondo Rotativo rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scendesse al di sotto del 20% del capitale complessivo dell’impresa mista, l’impresa italiana deve provvedere al rimborso dell’intero credito residuo.

4.4 Se una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi precedenti.

4.5 Se denominato in valuta estera, l’apporto di cui all’articolo 3.1 è convertito in euro dal Gestore del Fondo Rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze, come riportato dall’Ufficio Italiano Cambi.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazioni

5.1 Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo è delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui all’articolo 1 precedente. Inoltre il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, entro tre mesi dalla presente delibera, emanerà le istruzioni attuative in sostituzione di quelle stabilite dallo stesso Comitato con delibera n. 76/1998.

5.2 Conclusi gli adempimenti di cui al precedente punto 6.1 sarà abrogata la delibera n. 53 del Cics del 21 dicembre 1993.

Allegato

Definizioni

1. Microfinanza: iniziative per favorire l’accesso delle popolazioni povere ai servizi finanziari quali crediti, depositi, trasferimenti e garanzie assicurative in una prospettiva di sviluppo umano sostenibile e di lotta contro la povertà.

1.2 Commercio equo e solidale: attività commerciale, nella quale l’obiettivo primario non è soltanto la massimizzazione del profitto, ma anche la lotta allo sfruttamento e alla povertà.

1.3 Turismo sostenibile: approccio al turismo che salvaguarda e promuove l’ambiente dei luoghi visitati dal turista ed il benessere delle popolazioni che vi abitano.

1.4 Impresa sociale: attività economica organizzata di produzione e/o scambio, soggetta alle condizioni del mercato e che accetta il rischio di impresa, ma la cui finalità aziendale non è la distribuzione di utili, ma il perseguimento di obiettivi di tipo solidaristico, come per esempio: finanza solidale, microfinanza, commercio equo e solidale, supporto al commercio nei Paesi in via di sviluppo.

1.5 Commercio locale: iniziative inquadrabili nell'”aid for trade”, che in un’ottica di cooperazione allo sviluppo, mira ad assistere i PVS nel combattere contro la povertà favorendo l’accesso al mercato in una prospettiva di sviluppo ambientale e sociale sostenibile conformemente alla dichiarazione ministeriale di Hong Kong ed alla strategia avviata dal Consiglio Affari Generali (Lussemburgo 14 ottobre 2007).

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