Proposta di parere dell’On. De Micheli sull’atto del Governo nr.327

 

al Capo III, l’articolo 30, che riguarda il turismo sociale e, in particolare, i cosiddetti “buoni-vacanza”, da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale, perde un’ottima occasione per migliorare ed estendere l’attuale farraginosa normativa che agevola soltanto una piccola parte dei potenziali aventi diritto;

al Titolo VI, Capo I, gli articoli 36 e seguenti che riformano la disciplina in materia di pacchetti turistici (articoli 82 e seguenti del Codice del consumo) appaiono svuotati di un concreto significato, considerato che in ambito europeo sta per essere approvata una nuova direttiva in materia, che andrà a sostituire la disciplina di cui alla direttiva 90/314/CE;

al medesimo Capo, l’articolo 45, in riferimento alla nozione di inesatto adempimento, rispetto al testo vigente dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, non contiene l’esplicita esclusione della responsabilità nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al venditore;

all’articolo 49 si prevede la risarcibilità del “danno di vacanza rovinata” che rischia, anche secondo il Consiglio di Stato, di essere foriera di contenziosi, in quanto “il riferimento alla serietà dell’offesa costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l’offesa minima – in un giudizio di accertamento in concreto dell’inviolabilità dell’interesse – appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile”;

l’articolo 52 abroga importanti disposizione del Codice di consumo, in particolare elimina il Fondo (articoli 99 e 100), attualmente previsto a garanzia del consumatore per rimborsarlo delle somme versate per l’acquisto di pacchetti turistici non fruiti a causa dell’insolvenza o fallimento dell’operatore o dell’agenzia di viaggi o per assicurare assistenza in caso di rientro forzato di turisti da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore;

tale espunzione si ripercuoterebbe sui diritti di tutela del consumatore che non potrebbe essere assistito dalla previsione delle “polizze assicurative”, contemplate dalla disposizione in esame in luogo del Fondo di garanzia, per l’impossibilità oggettiva della stipula di tali polizze da parte delle compagnie assicurative, non disponibili a garantire simili rischi e che, in assenza di una norma transitoria, avrebbe come esito immediato la mancata tutela di coloro ai quali è già stato riconosciuto il diritto al risarcimento;

inoltre, l’allegato II allo schema di decreto in esame, in tema di “contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, ha arbitrariamente sottratto la regolamentazione di tali fattispecie alla disciplina del Codice del consumo, sollevando forti perplessità sia sotto il profilo costituzionale che di opportunità;

al Titolo VII, Capo I, l’articolo 58, che individua nell’ENIT (Ente nazionale italiano del turismo), quale Agenzia nazionale del turismo, l’organo deputato a promuovere l’Italia all’estero, in termini di offerta turistica, non definisce in concreto quali siano le sue funzioni, che dovrebbero trovare una approfondita regolamentazione;

sarebbe al contrario opportuno prevedere un’adeguata riforma dell’Ente che preveda l’impegno delle risorse indispensabili per rendere efficace ed efficiente l’attività di un Ente che ha il compito di promuovere il turismo nazionale all’estero, soprattutto dopo i tagli operati dal Governo con la legge di stabilità per il 2011 e la conseguente chiusura di un’importante serie di delegazioni all’estero;

l’articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, non specifica quali soggetti pubblici e privati del sistema turistico faranno parte del medesimo;

all’articolo 69, in relazione all’istituzione dello sportello del turista, è inopportunamente prevista la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici, foriera di eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti;

preso atto che:

nello schema di decreto è del tutto assente una strategia nazionale di sviluppo, crescita e sostegno di questo settore; non c’è traccia di una politica fiscale che riallinei l’Iva del comparto turistico a quella dei Paesi europei più direttamente nostri concorrenti; non c’è traccia, neppure dei temi che il Ministero dovrebbe affrontare con il coinvolgimento di tutto il Governo per far crescere il turismo in particolare nel settore delle infrastrutture per rendere l’Italia più facilmente accessibile, attraverso intese e convenzioni con i soggetti gestori di linee aeree, aeroporti, trasporti ferroviari e metropolitani, autostrade, volte a promuovere politiche specifiche di accoglienza per i turisti;

lo schema di decreto non prevede incentivi e sgravi fiscali per gli operatori che investono nello sviluppo della propria attività, non risolve i problemi strutturali del turismo, non contiene proposte per un settore che ha bisogno di rinnovarsi, che necessita di un sostegno per riqualificarsi e rilanciarsi, per stare alla pari con le sfide che il mercato globale ha portato anche nel turismo;

il Governo, con il provvedimento in esame evita qualsiasi scelta di politica turistica, limitandosi ad un riepilogo prettamente tecnico di discipline, tratte in parte dalla legge n. 135 del 2001, in parte dal Codice del consumo, dando luogo in alcuni ambiti a una normazione confusa, in altri non condivisibile, come hanno sottolineato, oltre alla forze politiche, anche le rappresentanze di categoria che hanno contestato molti punti specifici;

in contrasto con l’indirizzo europeo che garantisce la componente ambientale in tutte le iniziative cofinanziate mancano, inoltre, disposizioni in tema di sviluppo sostenibile del turismo, dirette a rispettare l’ambiente e ad assicurare una gestione sostenibile delle strutture ricettive;

in particolare quanto ai rilevati profili d’incostituzionalità, è opportuno il ritiro da parte del Governo del presente provvedimento e la discussione delle linee di una nuova proposta nella sede della Conferenza Stato-Regioni, per raggiungere un’intesa da sottoporre al Parlamento, previa discussione con le categorie economiche interessate e con le rappresentanze dei consumatori;

tale intesa deve prevedere l’aggiornamento della legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) al fine di consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti mantenere in vita e quali eventualmente sopprimere, il provvedimento in esame prevedendo la pura e semplice soppressione della legge in oggetto crea ampi vuoti o innovazioni legislative prive di un adeguato supporto normative e di coordinamento con altre disposizioni vigenti;

esprime parere contrario.

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