Nota sulla “Riforma dell’ordinamento della professione forense”

unione-triveneta Lettera aperta inviata dal 

Presidente dell’Unione Triveneta al Presidente della Camera

 ed a tutti i Deputati

 

L’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento della professione forense rappresenta per l’avvocatura l’esito di un impegno ormai ineludibile dell’esercizio di una democrazia parlamentare, qual è la nostra.

Questo, non tanto per la necessità, non più ignorabile, di una riforma organica e razionale della professione – la cui disciplina risale al 1933 – quanto soprattutto per la delicatezza e l’assoluta rilevanza costituzionale degli interessi trattati.

La professione forense – unica espressamente menzionata in Costituzione – è funzionale all’esercizio della difesa tecnica e dunque alla tutela del principio irrinunciabile e non sacrificabile di cui all’art. 24 Cost. Sin dal 1957 la Corte Costituzionale ha inteso il diritto di cui all’articolo richiamato, come “potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contradditorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti” (Corte Costituzionale 8 marzo 1957 n. 46, Pres. De Nicola, Rel. Battaglini).

E ancora, la difesa tecnica è strettamente connessa al diritto al contradditorio di cui all’art. 111 Cost., in tal senso il diritto al contradditorio altro non è che l’aspetto sostanziale della difesa tecnica. Il diritto alla difesa non solo ricomprende la necessità della difesa tecnica, ma si estende fino a fornire copertura costituzionale anche ad alcuni caratteri che connotano l’esercizio della professione forense, compreso il diritto dovere di osservare il segreto professionale, riconosciuto anche dalla CEDU (art. 6), come elemento necessario al diritto al giusto processo, in quanto oggetto di un diritto fondamentale dell’assistito e non di un privilegio dell’avvocato.

La professione forense è “ volta a garantire alla società il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell’applicazione della legge “(così la Risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2006)0108 del 23 marzo 2006). Proprio per questo, l’ormai ineludibile riforma della professione di avvocato, non può che trovare nel Parlamento la sede più adeguata, e nella legge lo strumento di disciplina non surrogabile, così come accade peraltro per l’ordinamento giudiziario.

Per tutte queste ragioni, dando ampio riconoscimento alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per il puntuale lavoro svolto, l’iter della riforma dell’ordinamento della professione forense merita di essere condotto a termine con la rapida approvazione da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati e con il successivo passaggio in Senato.

Confidando che quest’appello possa essere da Voi raccolto, indirizzo con l’augurio di buon lavoro

 

 

di Antonio F. Rosa (Presidente dell’Unione Triveneta)

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