2.6. Le disposizioni di coordinamento e la disciplina transitoria.
Gli articoli 6, 10, 14, 18, 22, 24 e 27 recano tutti disposizioni necessarie al coordinamento tra le modifiche apportate dal progetto di legge e le restanti parti del testo costituzionale.
Va in particolare segnalato l’articolo 24, che sostituisce il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione, relativo allo scioglimento dei Consigli regionali e alla rimozione dei Presidenti delle giunte regionali per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza pubblica. Il testo vigente richiede che il decreto motivato di scioglimento sia adottato dal Presidente della Repubblica «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica». Tenuto conto della composizione del Senato federale, in cui le istanze regionali trovano diretta espressione, la previsione costituzionale di tale Commissione – si tratta della Commissione parlamentare per le questioni regionali – è apparsa superflua; si prevede pertanto che il parere sia reso dai Presidenti delle due Camere.
Gli ultimi due articoli del progetto di legge costituzionale recano la disciplina transitoria necessaria per condurre a regime la riforma costituzionale. Tale disciplina dovrà naturalmente essere adeguata in relazione alle eventuali ulteriori modifiche che l’Assemblea riterrà di apportare al testo.
L’articolo 28, al comma 1, prevede che le disposizioni introdotte dalla legge costituzionale trovino applicazione a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso «e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere». Quest’ultimo inciso mira a chiarire che, fin dall’entrata in vigore della legge costituzionale, dovranno tempestivamente essere predisposti gli strumenti legislativi necessari alla sua successiva operatività, con particolare riguardo:
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alle modifiche alla disciplina per l’elezione della Camera dei deputati necessarie per tenere conto della riduzione del numero dei deputati e dell’abbassamento della soglia di età per l’attribuzione dell’elettorato passivo;
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all’adozione della legge statale che detti le modalità di elezione del Senato federale della Repubblica;
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all’adozione della legge dello Stato e della successiva disciplina regionale atta a definire le nuove modalità di formazione e composizione dei consigli delle autonomie locali.
La disciplina elettorale dovrà essere approvata – secondo quanto dispone il comma 3 dell’articolo – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Il comma 2 disciplina la prima elezione del Senato federale della Repubblica: questa avrà luogo contestualmente all’elezione della Camera dei deputati (anch’essa nella nuova composizione) al termine della corrente legislatura, ad opera dei consigli regionali in carica. Nelle regioni i cui consigli risultassero sciolti a tale data, l’elezione sarebbe differita per essere effettuata dal consiglio neoeletto. I senatori così eletti resteranno in carica sino al rinnovo dei rispettivi consigli regionali.
I consigli delle autonomie locali provvederanno ad eleggere i senatori di propria competenza solo quando saranno ricostituiti in conformità ai princìpi uniformi di composizione definiti con legge dello Stato; fino ad allora anche l’elezione di tali senatori sarà effettuata dai consigli regionali.
L’articolo 29 reca una «clausola di salvaguardia» per le regioni a statuto speciale, la cui formulazione è del tutto simile a quella di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essa prevede che, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia (da effettuare con legge costituzionale), le disposizioni introdotte dalla legge costituzionale si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.