Modernizzare le istituzioni

2.4. Un diverso quorum per il referendum abrogativo.

Ormai da diversi decenni il referendum abrogativo non ha pratica validità in Italia poiché, aggiungendo all’«astensionismo fisiologico» (circa il 25-30 per cento), l’astensionismo «militante» (ossia di chi si oppone al quesito referendario) accade che non si raggiunge il quorum attualmente previsto, dall’articolo 75 della Costituzione, del 50 per cento più uno degli aventi diritto. È impossibile non rilevare, peraltro, che l’effetto descritto è profondamente antidemocratico poiché una minoranza (quella dell’«astensionismo attivo») in genere prevale sulla maggioranza (quella che ha votato il quesito). D’altronde, non ci si può rallegrare dei fatto che in Italia non sussista uno strumento efficace di democrazia diretta, come è in altri ordinamenti.

Dunque, per tornare allo spirito originario della Costituzione, proponiamo di sostituire il quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione con il seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e in misura comunque non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto».

Con questo doppio limite e con l’aumento a 700.000 del numero delle firme occorrenti per promuovere il referendum, si ha una seria rivalutazione di uno strumento che riduce le distanze tra eletti ed elettori e rende più ricca la democrazia.

2.5. Il Presidente della Repubblica.

Tra le varie modifiche apportate dall’articolo 15 al titolo II della parte seconda della Costituzione, che tratta la figura del Presidente della Repubblica, alcune – pur rilevanti – rispondono ad esigenze di coordinamento. Ci si riferisce principalmente:

  • all’abrogazione del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione, che prevede l’integrazione del Parlamento in seduta comune con delegati regionali in occasione dell’elezione del Capo dello Stato. La presenza di tali delegati non appare più necessaria in presenza di un Senato federale i cui componenti sono la diretta espressione delle assemblee elettive regionali e delle rappresentanze locali;

  • all’attribuzione al Presidente della Camera dei deputati delle funzioni di supplenza in caso di temporaneo impedimento del Capo dello Stato (articolo 86 della Costituzione);

  • all’esercizio del potere di scioglimento (articolo 88 della Costituzione), che è limitato alla sola Camera dei deputati.

Costituisce invece una sostanziale, ulteriore novità la modifica apportata all’articolo 84 della Costituzione, in virtù della quale l’età minima che (insieme alla cittadinanza e al godimento dei diritti civili e politici) costituisce il solo requisito per l’elezione alla carica di Presidente della Repubblica è abbassata dagli attuali cinquanta a quaranta anni.

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