Al superamento del bicameralismo paritario si accompagnano altre importanti modifiche che concorrono a razionalizzare la forma di governo e a consentire al Parlamento, e in particolare alla Camera dei deputati, di svolgere al meglio quella funzione di indirizzo politico e di normazione primaria che la Costituzione gli assegna. Del resto, come si accennava, quello del rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri all’interno del Governo, della stabilità dell’esecutivo e dell’efficacia della sua azione è l’altro filo rosso che attraversa il lungo dibattito sulle riforme costituzionali in Italia.
Va anzitutto evidenziato che il passaggio a un sistema bicamerale non paritario consente di per sé una notevole razionalizzazione e semplificazione del processo decisionale politico. Il Governo e il suo leader ne risultano indirettamente rafforzati.
Del resto, il progetto di legge costituzionale prevede ulteriori e specifiche misure di rafforzamento del potere esecutivo. Queste possono essere distinte in due tipi.
Da un lato, il testo in esame prevede che il rapporto di fiducia si instauri non più fra il Governo e le due Camere, ma fra il Presidente del Consiglio dei ministri e la Camera dei deputati, come accade in vari Paesi europei (ad esempio Svezia, Spagna, Germania e Francia). La fiducia verrebbe concessa al Presidente del Consiglio dei ministri, sia pure dopo la formazione del Governo (e quindi con una valutazione della Camera dei deputati che avrà ad oggetto, oltre alla persona del Presidente del Consiglio dei ministri, anche quelle dei Ministri e il programma dell’Esecutivo). Per la sfiducia è invece innalzato il quorum per la presentazione della relativa mozione ed è previsto il requisito della maggioranza assoluta per l’approvazione.
D’altro canto il progetto di legge costituzionale prevede uno status costituzionale per il «Governo in Parlamento», ben più ricco dell’attuale. L’articolo 9, che modifica l’articolo 72 della Costituzione, stabilendo che «Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge» si muove certo sulla linea di tendenze emerse nel quadro delle riforme dei Regolamenti parlamentari dell’ultimo ventennio, ma precisa con chiarezza che un ruolo formale spetta al Governo nella concreta configurazione dell’agenda parlamentare. L’organo rappresentativo è libero di non sostenere le misure che l’esecutivo reputa centrali per l’attuazione del suo programma, ma nel quadro di un’agenda di lavori che tenga adeguatamente conto delle priorità fissate dall’esecutivo, che si vede così riconosciuto formalmente il ruolo di «comitato direttivo» della maggioranza parlamentare.
Scopo principale del progetto di legge costituzionale è la modernizzazione del sistema politico. Questo termine, un po’ abusato, in materia istituzionale vuol dire procedure semplici e decisioni veloci, nel rispetto, naturalmente, dei princìpi di rappresentanza e di pluralismo. Il sistema originario, quello di cui ancora oggi disponiamo, era fondato sulla mancanza di alternanza al governo del Paese, sul primato dello Stato nazionale e sulla centralità della legge. Oggi c’è l’alternanza, le decisioni degli Stati nazionali sono inserite entro un sistema globale per la vita quotidiana ed è centrale, accanto alla legge, la decisione esecutiva. Occorre adeguare le regole al mutato contesto politico-istituzionale.
Si illustrano ora le opzioni normative in cui questi orientamenti di fondo vengono tradotti.