La legge di stabilità, tutte le misure

stabilità Molte le misure nel ddl che fino a qualche tempo fa era meglio noto come Finanziaria: dal blocco dell’aumento dell’aliquota Iva al 10%, all’incremento delle detrazioni per i figli a carico, dai fondi per il credito d’imposta a favore delle pmi all’ampliamento della platea degli esodati.

Il ddl Stabilità 2012 ha concluso la prima lettura alla Camera profondamente migliorato, pur mantenendo invariati i saldi di finanza pubblica della manovra. La scelta di fondo è stata quella di sopprimere le norme che prevedevano la riduzione delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due “scaglioni” di reddito (del 23 e del 27 per cento) di un punto percentuale …

… e di utilizzare le relative risorse – assieme a quelle derivanti, tra l’altro, da una riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ai fondi immobiliari – per l’eliminazione delle norme limitative di detrazioni e deduzioni fiscali, per la sterilizzazione del previsto incremento dell’aliquota IVA ridotta e per l’attuazione di interventi in favore delle famiglie e per la produttivitità e competitività delle imprese, con particolare riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

Gli interventi per le famiglie
In particolare, per quanto concerne le famiglie, le modifiche apportate sono dirette a:

  1. sterilizzare del tutto l’incremento dell’aliquota IVA ridotta, mantenendola pertanto al 10 per cento, anziché elevarla all’11 per cento come già previsto dalla legislazione vigente;
  2. adottare interventi in favore delle famiglie, con particolare riferimento a quelle con figli a carico, attraverso un incremento delle detrazioni IRPEF. In particolare, il disegno di legge eleva da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF di base per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e da 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap;
  3. eliminare le limitazioni poste nel testo originario del disegno di legge alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, con particolare riferimento alla franchigia di 250 euro ivi disposta per i contribuenti con reddito superiore a euro 15.000 e al “tetto” di 3000 euro alle spese detraibili;
  4. sopprimere altresì l’aggravio del prelievo Irpef per i trattamenti di fine rapporto che sarebbe disceso dalla soppressione, anch’essa prevista nel testo originario del disegno di legge, della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, alle quali verrà dunque applicata la curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell’anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime;
  5. reintrodurre, rispetto al testo originario, l’esenzione IRPEF per le somme erogate a titolo di pensioni di guerra e assimilate, purché diverse da quelle percepite a titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro;
  6. prorogare per l’anno 2013 le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti.

In materia di riduzione della pressione fiscale, è stato inoltre previsto che a partire dal 2013 (in luogo del 2014) le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e contributiva, nonché delle maggiori risorse derivanti da un eventuale minore spesa per interessi sul debito rispetto a quella prevista, confluiscano nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. In base alle modifiche apportate in Commissione tali risorse – al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio del bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL, di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta da regioni e dai comuni e dalla riduzione delle spese fiscali – saranno destinate al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie e imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego che dovranno essere indicate nel Documento di economia e finanza.

Gli interventi per le imprese
Per quanto concerne il mondo produttivo, gli interventi adottati sono stati in prevalenza indirizzati verso la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoroa carico delle imprese; altre misuresono state invece dirette a ridurre o differire un aggravio di imposizione su fattispecie ritenute meritevoli di tutela.

In particolare, le principali modifiche introdotte dalla Commissione prevedono:

a) una riduzione del cd. “cuneo fiscale”, conseguita mediante un’elevazione, a decorrere dal periodo di imposta 2014:

1.da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile dall’IRAP per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e da 10.600 a 13.500 euro quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore ai 35 anni;
2.da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e innalzando altresì da 15.200 a 21.000 euro l’importo massimo deducibile se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;
b) sempre in materia di IRAP sono stati elevati gli importi delle deduzioni in favore dei soggetti passivi (tranne le Amministrazioni pubbliche) di minori dimensioni; è stato inoltre istituito un Fondo con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, per esentaredall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

c) al fine di sostenere la produttività è stato previsto che le risorse destinate alle misure di detassazione dei contratti di produttività (950 milioni nel 2013) siano destinate a tal fine anche nel caso di mancata tempestiva emanazione delle opportune norme attuative (entro il 15 gennaio 2013), anziché essere finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, è stata disposta la proroga al 2014 delle medesime misure di detassazione dei contratti di produttività nel limite massimo di spesa di 800 milioni di euro (con onere massimo di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni per il 2015).

Tra gli altri interventi in materia di imprese, si segnalano:

a) il differimento della variazione in aumento dell’aliquota Iva agevolata per le cooperative sociali (dal 4 al 10%), la quale troverà applicazione sulle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, e non più dunque, dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

b) anche in materia di rivalutazione del reddito dominicale e agrario, si posticipano di un anno (2013, 2014 e 2015) i periodi d’imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrario ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, prevedendo, peraltro, che ai fini dell’acconto per il 2013 si debba tenere conto della rivalutazione;

c) analogamente, in materia di determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli, si posticipa di un anno l’abrogazione delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per un regime fiscale più favorevole, prevedendo anche la possibilità di dettare, con decreto ministeriale, disposizioni di carattere transitorio.

Sempre in materia di sviluppo e rilancio della competitività delle imprese, sono state approvate alcune disposizioni che prevedono l’istituzione di un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, destinato in particolare alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, il quale sarà finanziato mediante la progressiva riduzione degli stanziamentidi bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. In proposito si prevede che il Ministro dell’economia e il Ministro dello sviluppo economico riferiscano alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi in oggetto, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

Le misure in materia sociale e altri interventi
Oltre alle misure di modifica dell’impianto della manovra dal punto della politica fiscale, nel corso dell’esame in sede referente sono stati adottai diversi altri interventi in materia, tra l’altro, di ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione della riforma pensionistica, di scuola e personale docente, sicurezza, sanità e, in generale, misure in materia sociale e di sostegno alle esigenze connesse agli eventi sismici e climatici che hanno interessato il Paese.

In particolare, è stata ampliata di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011:

– con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;

– collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria;

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui.

Le modalità di attuazione degli interventi saranno definite con DPCM da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Per il finanziamento degli interventi in favore delle nuove categorie di salvaguardati, da attuare anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro, si prevedono risorse per un totale di 554 milioni nel periodo 2013-2020, da reperire attraverso le (eventuali) economie a carattere pluriennale accertate, a consuntivo, rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,22 miliardi per il periodo 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi.

Nel caso in cui tali economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps. Nel caso in cui, all’esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall’INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta.

Per quanto concerne il personale della scuola, sono state soppresse le norme che aumentavano, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, quelle che definivano ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l’orario di cattedra, intervenendo in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico. 2013/2014. Inoltre, è stata altresì soppressa la disposizione che riduceva da 100 a 50 il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Per quanto attiene alle misure di razionalizzazione della spesa nel settore sanitario, è stato previsto che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano conseguire l’obiettivo economico attraverso l’adozione di misure alternative alla riduzione del 10% degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizisanitari, previsto dal testo del disegno di legge.

Per quanto concerne le esigenze indifferibili è stato istituito nuovo Fondo, dotato di 315 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con DPCM, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per finanziare una serie di finalità eterogenee e meritevoli di sostegno, quali: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, i Collegi universitari legalmente riconosciuti, i Policlinici universitari non statali, il Fondo nazionale per il servizio civile, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, il Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva, il Comitato italiano paralimpico e le misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti e la giustizia digitale.

Tra gli interventi di maggior rilevo sociale, vanno richiamati l’incremento di 300 milioni di euro per il 2013 del Fondo nazionale per le politiche sociali, di 200 milioni, sempre per il 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonchè l’incremento di 50 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio.

Con riferimento alle calamità naturali, è stata prevista l’assegnazione di un contributo straordinario per assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario e il servizio di smaltimento rifiuti al Comune dell’Aquila e agli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel limite di 26 milioni al Comune dell’Aquila, di 4 milioni per gli altri comuni e di 5 milioni per la provincia dell’Aquila. Un contributo di 10 milioni di euro nel 2013 è stato altresì assegnato ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

? Inoltre, sono stati assegnati 40 milioni di euro per il 2013 al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eventi atmosferici ed alluvionali, quali quelli in Liguria e Toscana del dicembre 2009-gennaio 2010; in Veneto dell’ottobre-novembre 2010; nella provincia di Messina del febbraio-marzo e novembre 2011; nelle Marche del marzo 2011; nelle Marche e nell’Emilia Romagna del febbraio 2012; in Calabria e Basilicata per il sisma del 26 ottobre 2012.

Per quanto attiene la sicurezza, è stata prevista, tra l’altro, la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco.

Tra le altre novità previste nel corso dell’esame in Commissione si ricordano, infine, le definizione di una nuova disciplina in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro e la soppressione delle norme che prevedevano la definizione di standard tecnici delle fonti di illuminazione pubblica e di misure per lo spegnimento ovverol’affievolimento dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio energetico ( i c.d. “cieli bui”).

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