La Cooperazione Finanziaria nei Paesi in Via di Sviluppo – Legge n. 49/87 art. 6
Le attività di cooperazione allo sviluppo si fondano sulle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dalla legge finanziaria e altri provvedimenti di legge.
Tali risorse vengono destinate in parte ad interventi bilaterali da finanziare con crediti di aiuto ed in parte con interventi a dono, sia bilaterali che multilaterali.
La differenza principale tra le due forme di finanziamento è costituita dalla caratteristica che nel credito di aiuto, a differenza del dono, il capitale prestato deve essere restituito, seppure a condizioni estremamente agevolate, cioè con tassi di interesse molto bassi e con periodi di rimborso molto lunghi.
Altro fattore che distingue gli interventi di cooperazione finanziati con crediti di aiuto da quelli finanziati con doni è il grado di responsabilizzazione del paese destinatario che nei crediti di aiuto è molto maggiore. Infatti, sono sempre le Autorità del Paese destinatario a chiedere il finanziamento a credito di aiuto, a scegliere – mediante procedure concorsuali – le imprese realizzatrici del progetto e del programma ed a stipulare i contratti per l’ esecuzione degli stessi.
La cooperazione italiana rimane, invece, responsabile della scelta dei progetti e dei programmi, che devono corrispondere alle priorità indicate dal Cipe e dal Comitato Direzionale della DGCS (Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo) del Ministero degli Affari Esteri, della loro valutazione sia sotto il profilo tecnico che dei costi, nonchè dell’analisi dal punto di vista economico che, nel rispetto della normativa internazionale, giustifichi il ricorso a tale forma di finanziamento.
I programmi di cooperazione da realizzare vengono formulati all’interno di Commissioni miste o di riunioni intergovernative.
Attualmente i progetti finanziati dalla Cooperazione si riferiscono ad acquisizioni di beni e servizi di origine italiana (crediti di aiuto “legati”), con l’eccezione di una percentuale definita progetto per progetto destinata al finanziamento delle cosiddette spese locali (v. delibera CICS n.69 dell’ 1/8/91). A partire dal 2002 per i Paesi meno avanzati i crediti di aiuto potranno essere slegati dalle forniture italiane ( v. Raccomandazione OCSE del 2001).
I crediti di aiuto sono destinati : 1) alla realizzazione di un progetto specifico, su richiesta del Paese beneficiario (iniziative di “aiuto progetto “); oppure 2) al sostegno della bilancia dei pagamenti del Paese beneficiario o al sostegno di progetti promossi da piccole e medie imprese locali (iniziative di “aiuto programma”).
Procedure di approvazione e di utilizzo dei crediti di aiuto
In caso di iniziative di “aiuto progetto”, le proposte di progetto presentate dalle Autorità locali, corredate da un parere tecnico formulato dalle Unità Tecniche locali delle Ambasciate italiane, ove presenti, vengono inviate dalle Ambasciate stesse agli Uffici territoriali della D.G.C.S. che ne verificano la rispondenza alle finalità della Cooperazione italiana, in base a elementi quali la priorità geografica e settoriale (ordine di servizio n.10/99 DGCS).
L’Ufficio VIII, verifica l’eleggibilità del paese richiedente ad essere destinatario di crediti di aiuto e le condizioni di concessionalità del credito per esso previste, che variano a seconda della categoria cui il Paese appartiene (delibera dell’On.Min. dell’1/8/’96).
L’Ufficio territoriale competente richiede all’Unità Tecnica Centrale (UTC) di formulare una completa valutazione tecnica, economica e finanziaria, con la quale l’Ufficio territorialmente competente provvederà a sottoporre al Comitato Direzionale idonea proposta di finanziamento.
Qualora il Comitato Direzionale esprima parere positivo, spetta all’Ufficio territorialmente competente finalizzare, con l’apporto degli altri Uffici coinvolti, il documento di accordo ( Memorandum of Understanding) con il Paese beneficiario nel quale verranno sanciti gli impegni fra le parti.
Sulla base della Nota informativa sugli esiti della gara di aggiudicazione del contratto, l’Ufficio VIII chiede al Ministero dell’Economia e Finanza l’emanazione di un decreto che autorizza il l’Artigiancassa a predisporre il relativo accordo di finanziamento (Convenzione finanziaria) con l’Istituzione del Paese beneficiario per l’erogazione del credito di aiuto.
Tale convenzione, che deve essere controfirmata dal responsabile del Programma, individuato dal Paese beneficiario (Mutuatario) indica sia le modalità di erogazione del credito che le modalità di rimborso, nonchè il nominativo, concordato di volta in volta, della banca agente italiana.
Nel caso di linee di credito “open” destinate a finanziare iniziative di aiuto programma, si seguiranno le stesse procedure previste per i progetti finalizzati, fermo restando che dopo la firma del loan agreement la decretazione e la convenzione verranno immediatamente definiti e i contratti o fatture pro-forma verranno imputati.
Più in dettaglio, il competente Ufficio della DGCS, non appena ricevuti i contratti commerciali oggetto del finanziamento a valere sul credito di aiuto dall’Ambasciata d’Italia, ne effettuerà il controllo e poi comunicherà all’Artigiancassa il “nulla osta” per l’imputazione degli stessi sulla linea di credito.
Artigiancassa comunicherà al Mutuatario ed agli esportatori italiani il definitivo inserimento dei suddetti contratti commerciali nella linea di credito, previo espletamento delle previste verifiche concernenti principalmente gli esportatori italiani e gli eventuali soci italiani della controparte estera (certificati antimafia).
Le erogazioni dei fondi agli esportatori italiani avverranno a seguito delle singole richieste di erogazione inviate ad Artigiancassa da parte del Mutuatario. L’accredito dei fondi tramite la Banca agente italiana è subordinato al controllo da parte dell’Artigiancassa Centrale della documentazione amministrativa (fatture, bill of lading, packing list,…).
Gare internazionali nei PVS per la realizzazione di progetti di sviluppoApprofondimenti
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