Intercettazioni: come funziona negli altri Paesi

intercettazioni  Dalla Francia agli Stati Uniti ecco le normative per regolare le intercettazioni

Lo scandalo delle (indebite) intercettazioni del capo dello Stato, le cui conversazioni con Nicola Mancino sono state registrate dalla Procura di Palermo, tiene banco da alcune settimane. Ma è da molto tempo che garantisti e “giustizialisti” si combattono: i primi sostengono che l’Italia è l’unico Paese occidentale nel quale si divulgano senza alcun limite le intercettazioni, e che questa è una grave lesione dei diritti civili, soprattutto nei confronti di chi viene ascoltato e non è nemmeno indagato, ma viene danneggiato dai mass media; i secondi obiettano che il diritto all’informazione è prevalente, e pertanto non deve avere limiti.

Ma che cosa prevedono le normative in materia nei Paesi occidentali?

Quali regole governano le intercettazioni e la loro «pubblicabilità», all’estero? In realtà, in tutti gli ordinamenti esitono norme molto più restrittive di quelle italiane. Ecco uno studio interno del ministero della Giustizia italiano: mette a confronto Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania.

STATI UNITI – NORMATIVA
La disciplina federale delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali è raccolta negli articoli 2510 e seguenti del Title 18, Parte I, Capitolo 119, dello US Code.

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dall’articolo 2516, nel quale si prevede che

(1) l’Attorney general (cioè il ministro federale della Giustizia), i suoi vice e altri collaboratori espressamente designati possono autorizzare la presentazione di un’istanza a un giudice federale per l’emanazione da parte di quest’ultimo di un decreto che consenta l’intercettazione di comunicazioni telefoniche e telematiche da parte dell’Fbi o di altra agenzia federale competente ad indagare su specifici reati, qualora tale intercettazione possa fornire o abbia fornito la prova di una serie di reati che sono elencati nello stesso articolo 2516, primo comma, dalla lettera (a) alla lettera (r);

(2) il procuratore capo di ogni Stato o di ogni entità politica substatale, se è autorizzato da una legge dello Stato in questione a richiedere ad un giudice di un tribunale dello Stato l’emanazione di un decreto che autorizzi o approvi una intercettazione telefonica, telematica o ambientale, può presentare tale istanza. Il giudice, in conformità a quanto previsto dall’art. 2518 del Title 18 e con quanto previsto dalla legislazione dello Stato, emana un decreto che autorizza o approva l’intercettazione da parte dei soggetti competenti ad indagare sul reato, qualora tale intercettazione possa fornire o abbia fornito prova della commissione dei reati elencati dallo stesso articolo.

IPOTESI DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 2516
a) un reato punibile con la morte o con la reclusione per più di un anno (ricomprende numerose ipotesi tra le quali: sabotaggio di impianti nucleari o di combustibile, spionaggio, sequestro di persona, tutela dei segreti commerciali, pirateria etc.);

b) una violazione della sezione 186 o alla sezione 501 (c), del Titolo 29, Codice degli Stati Uniti (che riguarda le restrizioni sui pagamenti e prestiti alle organizzazioni del lavoro), o per qualsiasi reato che comporta l’omicidio, sequestro di persona, rapina o estorsione, e che è punibile ai sensi questo titolo;

c) qualsiasi reato che è punibile a norma delle seguenti sezioni di questo titolo: sezione 201 (corruzione di pubblici ufficiali e testimoni), sezione 215 (corruzione di funzionari di banca), sezione 224 (corruzione in manifestazioni sportive), comma (d), (e), (f), (g), (h), o (i) della sezione 844 (uso illegale di esplosivi), sezione 1032 (dissimulazione di beni),), sezione 751 (in materia di fuga), la sezione 1014 (relativi ai prestiti e alle richieste di credito in generale; rinnovi e sconti) sezioni 1503, 1512 e 1513 (che influenzano o ferimento di un ufficiale, giurato o testimone in generale), sezione 1510 (ostruzione delle indagini penali), la sezione 1591 (il traffico sessuale di bambini, etc.), sezione 1751 (assassinio staff presidenziale, sequestro di persona e aggressione), sezione 1951 (interferenza con il commercio con minacce o violenza )

REQUISITI
L’articolo 2518 stabilisce i requisiti in base ai quali il giudice può autorizzare le intercettazioni: se vi è il fondato sospetto che un soggetto stia commettendo, abbia commesso o si appresti a commettere uno dei reati elencati all’articolo 2516; se vi è il fondato sospetto che attraverso l’intercettazione sarà possibile ottenere specifiche comunicazioni in merito al reato in questione; se le normali procedure investigative sono state già esperite e non hanno portato risultati o appare ragionevolmente improbabile che essere porteranno dei frutti o ciò sarebbe comunque pericoloso; se c’è il fondato sospetto che i luoghi dai quali o in cui la comunicazione deve essere intercettata siano utilizzati o stiano per essere utilizzati in relazione alla commissione del reato, o siano stati concessi a, intestati a o normalmente utilizzati da tale soggetto.

L’articolo 2511 prevede che chiunque riveli intenzionalmente, o tenti di rivelare, a qualsiasi altra persona i contenuti di una comunicazione telefonica, orale o telematica, sapendo, o avendo ragione di sospettare, che sia stata intercettata in violazione di questa normativa o anche che riveli i contenuti di un’intercettazione autorizzata è soggetto ad una multa o alla detenzione per non più di 5 anni, o entrambe. Nel caso Bartnicki contro Vopper, la Corte suprema ha riconosciuto come non colpevole un giornalista accusato di aver violato la legge federale sulle intercettazioni, perché ha ricevuto l’informazione da una fonte terza, senza averla incoraggiata a violare la legge, e infine perché la pubblicazione era nel “pubblico interesse”.

FRANCIA – NORMATIVA
La materia è regolata dalla legge n. 91-646 del 10 luglio 1991, che ha modificato il codice di procedura penale, inserendovi gli articoli da 100 a 100-7.

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Il potere di autorizzare le intercettazioni è attribuito esclusivamente al giudice istruttore, ma a condizioni assai rigide. Non è possibile ricorrervi, infatti, se non in presenza di crimini o delitti per i quali sia prevista una pena detentiva superiore a due anni e solo nel caso siano ritenute necessarie allo svolgimento delle indagini.

REQUISITI
L’autorizzazione deve necessariamente indicare tutti gli elementi necessari ad identificare le comunicazioni che devono essere intercettate, il reato in relazione al quale è disposta l’intercettazione e la durata. L’art. 100-2 stabilisce che la durata non può essere superiore a quattro mesi, ma può essere prorogata, se sussistono le stesse condizioni, per un ulteriore eguale periodo. Gli operatori sono obbligati al rispetto del segreto istruttorio e al segreto della corrispondenza, quindi non possono rivelare l’esistenza delle intercettazioni e il loro contenuto. Delle intercettazioni dev’essere redatto un processo verbale che indichi la data e l’ora in cui è iniziata e terminata l’operazione. Le registrazioni devono poi essere sigillate. La trascrizione delle registrazioni, ai sensi dell’articolo 100-5, è limitata alle parti utili al procedimento e spetta al giudice istruttore, o all’ufficiale di polizia giudiziaria da lui incaricato. L’articolo 100-7 pone dei limiti relativi alle persone che possono essere oggetto di intercettazioni: in primo luogo, si esclude la possibilità di registrare le conversazioni sulla linea di un parlamentare se non ne sia stato prima informato il presidente dell’Assemblea di appartenenza da parte del giudice istruttore. Tali limiti si applicano anche ai magistrati, per i quali è richiesto che ne sia informato il presidente o il procuratore generale della giurisdizione di appartenenza. Ispirandosi alle disposizioni dell’articolo 56-1 c.p.p. relative alle formalità applicabili in caso di perquisizione di uno studio di avvocato, l’articolo 100-7 precisa inoltre che il giudice istruttore deve informare il presidente del consiglio dell’ordine qualora ritenga necessario disporre l’intercettazione della linea telefonica di un avvocato, ciò nel rispetto della regola della libertà di comunicazione tra l’inquisito e il suo difensore.

GERMANIA – NORMATIVA
Le intercettazioni sono disciplinate dagli articoli 100a e 100b del Codice di procedura penale (Strafprozeßordnung – StPO) e da un regolamento ministeriale in vigore dal 3 novembre 2005. Queste norme sono state poi modificate con due interventi legislativi: la legge di riforma della disciplina sulle intercettazioni telefoniche e su altre misure investigative nascoste, nonché di attuazione della Direttiva 2006/24/CE del 21 dicembre 2007.

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dal tribunale su richiesta della procura o, in caso di pericolo imminente, dalla procura stessa. Ma in questo caso l’ordinanza cessa di avere effetto se non viene convalidata dal tribunale entro tre giorni lavorativi. La durata massima è di tre mesi e può essere prorogata soltanto per altri tre mesi, purché sussistano i presupposti.

REQUISITI
Intercettazioni e registrazioni di conversazioni telefoniche possono essere effettuate solo su reati particolarmente gravi, sanzionati con una pena detentiva di almeno cinque anni (ed elencati in dettaglio nell’articolo 100a del C.p.p.). L’intercettazione è consentita quando sussiste il sospetto di un tale reato, ma il provvedimento è sussidiario, nel senso che è ammissibile soltanto qualora la conduzione delle indagini e la perquisizione dell’abitazione della persona indagata risultino particolarmente complesse con altri strumenti e non offrano utili prospettive ai fini dell’esito delle indagini stesse. Le ultime disposizioni (art. 100a, comma 4) contengono un esplicito divieto di rilevare ed utilizzare i contenuti di comunicazioni afferenti la sfera intima di una persona. Se durante una conversazione telefonica si parla di sentimenti particolarmente intimi e di riflessioni molto personali, non è consentita l’intercettazione della telefonata. La registrazione deve essere immediatamente cancellata e le informazioni eventualmente ottenute non potranno essere utilizzate nel corso di un procedimento penale. I dati sensibili e le informazioni raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti penali a fini di prova soltanto nella misura in cui emergano fatti e cognizioni necessari a far luce su uno dei reati elencati nel precedente art. 100a. Viceversa, se la documentazione ottenuta non è più necessaria all’azione penale, deve essere immediatamente distrutta sotto il controllo della procura. L’art. 100c prevede requisiti particolarmente rigorosi per l’autorizzazione di intercettazioni ambientali da effettuarsi all’interno di un privato domicilio: qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l’ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell’autorità giudiziaria e nel caso in cui l’investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all’insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. L’ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici per la durata di un mese. Sono possibili proroghe della medesima durata, ma nel caso in cui le proroghe superino i 6 mesi, la competenza passa alla Corte di grado superiore.

REGNO UNITO – NORMATIVA
La principale fonte normativa in materia di intercettazioni è costituita dal Regulation of Investigatory Powers Act del 2000, integrato da due codici di condotta, l’uno dedicato alle intercettazioni (Interception of Communication Code of Practice 2002), l’altro intervenuto successivamente all’approvazione dell’Anti-Terrorism, Crime and Security Act del 2001

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Le intercettazioni possono essere effettuate da parte delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dei servizi di sicurezza previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, ma sulla base della sussistenza di requisiti di necessità e di proporzionalità.

Note:
– le intercettazioni telefoniche nel Regno Unito possono essere utilizzate solo a fini di intelligence e mai a fini probatori processuali: non possono quindi mai essere esibite in giudizio né da parte dell’accusa, né della difesa.

– ciò si riflette anche a livello rogatoriale, nel senso che informazioni ottenute mediante intercettazioni telefoniche in questo Paese possono essere richieste da parte delle nostre autorità solo per fini di intelligence e mai per fini dibattimentali;

– così un’eventuale richiesta rogatoriale di un nostro magistrato a un giudice britannico per fini giudiziali non può essere accolta;

– vale peraltro il contrario, ossia la possibilità per una corte britannica di avvalersi in fase giudiziale di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche in Italia perché l’impostazione del nostro ordinamento è appunto diversa da quella britannica.;

REQUISITI
L’autorità richiedente deve provare che le intercettazioni sono effettivamente necessarie a proteggere la sicurezza nazionale, ad indagare o a prevenire attività criminali di particolare gravità, o a salvaguardare l’economia del Paese; e che i benefici derivanti dalle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione siano tali da giustificare l’intrusione nella sfera privata dei singoli e da evitare ogni altra interferenza se non quella strettamente necessaria allo scopo. In sede di autorizzazione occorre inoltre valutare se le informazioni che ci si propone di acquisire mediante le intercettazioni non possano essere ottenute in altro modo. I mandati hanno una validità iniziale di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi se si tratta di intercettazioni per crimini gravi e fino a sei mesi se invece si tratta di sicurezza nazionale o benessere economico. Se è stata seguita la procedura d’urgenza l’autorizzazione è valida per cinque giorni lavorativi e deve, comunque, essere rinnovata dal ministro. Tuttavia, il materiale raccolto dalle intercettazioni non ha valore probatorio. Salvo alcune eccezioni, le informazioni ottenute non possono essere utilizzate come prove davanti alla Corte. Il materiale può però essere trasmesso al procuratore che decide, in base al principio di parità tra accusa e difesa, sull’opportunità di comunicarlo anche alla difesa. La regolarità delle intercettazioni è soggetta alla supervisione di un apposito commissario (Interception of communications commissioner) e per i ricorsi avverso i mandati è possibile rivolgersi ad un tribunale indipendente dal governo appositamente costituito (The Investigatory Powers Tribunal). Nel caso in cui c’è il consenso di entrambe le parti (o chi effettua l’intercettazione ha “ragionevoli motivi” per credere che tutte le parti avrebbero consentito), non occorre mandato. Il materiale derivante dall’intercettazione, tutte le copie, riassunti o sommari identificati come risultato delle intercettazioni non può essere diffuso, riprodotto o conservato se non nei limiti delle finalità per le quali le intercettazioni medesime sono state autorizzate; raggiunte dette finalità deve essere distrutto. Se parte del materiale è conservato, è soggetto a revisioni periodiche che confermino la necessità della sua conservazione.

SPAGNA – NORMATIVA
L’articolo 579 del Codice di procedura penale (Ley de enjuiciamiento criminal) contiene le disposizioni relative alla possibile limitazione del diritto garantito dalla Costituzione al segreto delle comunicazioni postali e telefoniche, ma per il resto è la giurisprudenza del Tribunale supremo e del Tribunale costituzionale ad aver posto alcuni principi fondamentali e precisato i concetti espressi dal legislatore.

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
Il giudice può autorizzare l’intercettazione telefonica di una persona indagata solo quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. L’autorizzazione dura un periodo di tre mesi, prorogabile per uguali periodi di tempo, sempre mediante risoluzione motivata del giudice, per “le persone per le quali vi siano indizi di responsabilità penale, così come per le comunicazioni delle quali esse si servano per la realizzazione dei loro scopi criminali”. È previsto che, in caso di urgenza, e quando le indagini riguardino reati collegati all’attività di bande armate o di elementi terroristi, l’adozione della misura possa essere deliberata dal ministro dell’Interno o, in sua vece, dal direttore della Sicurezza dello Stato, comunicando le motivazioni per iscritto al giudice competente, che confermerà o revocherà tale decisione entro 72 ore

REQUISITI
I requisiti indispensabili per l’autorizzazione delle intercettazioni sono stati precisati in diverse sentenze del Tribunale supremo e del Tribunale costituzionale, che fanno soprattutto riferimento al cosiddetto “principio di proporzionalità”. Ogni decisione limitativa di qualunque dei suddetti diritti deve essere adeguatamente argomentata, con motivazioni di fatto e di diritto che potranno essere successivamente valutate dal soggetto interessato, nell’esercizio del suo diritto di difesa, al fine di giudicare la proporzionalità tra la restrizione al diritto e la ragione che l’ha determinata.

La sussistenza del requisito dovrà quindi essere esaminata caso per caso dal giudice competente ed è compito dell’organo che richiede l’autorizzazione all’uso delle intercettazioni fornire dati obiettivi e non semplici supposizioni o congetture; è stato precisato inoltre che la decisione del giudice va comunque valutata in una prospettiva ex ante, con ponderazione degli elementi esistenti al momento della richiesta, e non deve essere giudicata ex post, cioè con giustificazione a posteriori, a seguito dei risultati ottenuti, o meno, con l’uso delle intercettazioni telefoniche.

Dal “giudizio di idoneità” si è poi passati al “giudizio di necessità”, che impone di accertare se esista qualche altro strumento meno invasivo della libertà personale per conseguire lo stesso risultato investigativo e di considerare la gravità dei reati ipotizzati e della loro rilevanza sociale. Ed infine si è affermato il “principio di specialità”, in base al quale, in caso di scoperta di reati diversi da quelli per i quali era stata concessa l’autorizzazione alle intercettazioni, è necessario chiedere una nuova autorizzazione per poter indagare formalmente su di essi. Devono essere consegnate al giudice le registrazioni originali e in formato integrale, con connessa esigenza di trascrizione integrale del contenuto delle registrazioni stesse, in modo da evitare “selezioni” o “tagli” preventivi da parte delle autorità di polizia. Altro elemento imprescindibile, basato sul diritto alla difesa della persona indagata, consiste nel dovere di porre a conoscenza dell’interessato tutto il contenuto delle intercettazioni, nel termine massimo di 10 giorni prima della conclusione delle indagini preliminari.

 

 

Maurizio Tortorella, Panorama

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