Il nodo, che è politico, va sciolto perché l’entusiasmo “semipresidenzialista” va filtrato con prudenza ed è comunque certo che anche un modello “alla francese” non possa essere costruito sulla delegittimazione del parlamento e della politica.
Vediamo ora i punti, apparentemente meno centrali, o controversi, della bozza dei “saggi”: anche per la Convenzione il primo punto sarà, infatti, la definizione dell'”agenda”.
C’è invece intesa, opportuna, sull’istituzione di un’Alta Corte ad hoc per i giudizi disciplinari dei magistrati, modificando il ruolo del CSM.
Il Gruppo di lavoro rileva l’inopportunità – per istituzioni così influenti – del solo “giudizio disciplinare dei pari” e propone che il giudizio disciplinare per tutte le magistrature resti affidato in primo grado agli organi di governo interno e, in secondo grado, senza ricorso a gradi ulteriori, ad una Corte, istituita con legge costituzionale. La Corte potrebbe essere composta per un terzo da magistrati eletti dalle varie magistrature (in numero uguale per ciascuna magistratura), per un terzo da eletti dal Parlamento in seduta comune (all’interno di categorie predeterminate) e per un terzo da persone scelte dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno titoli per accedere alla Corte Costituzionale.
Questa condivisibile proposta, che è l’unica di rango costituzionale in materia di giustizia a conferma della nostra tesi che le riforme utili alla giustizia possono essere fatte con legislazione ordinaria, non assorbe del tutto le preoccupazioni del “saggio” Quagliariello in tema di responsabilità civile dei magistrati che in effetti, se limitata al solo dolo e colpa grave per errori in campi diversi dalla interpretazione della legge, dovrebbe essere opportunamente rafforzata.
Un punto di grande rilevo è costituito dall’utile riflessione sul depotenziamento, in atto, del principio di legalità, l’altra faccia della “complicazione normativa”.
La relazione dei saggi propone di rafforzare, “mediante interventi regolatori, l’autorità dei precedenti provenienti dalle giurisdizioni superiori e gli obblighi di motivazione in caso di scostamento da interpretazioni consolidate”.
L’introduzione in Italia del principio dello stare decisis, radicato negli ordinamenti di common law, aiuterebbe a garantire la certezza del diritto. Un altro rimedio possibile, su cui si riflette, sarebbe quello di sottrarre alcuni atti ministeriali o di Autorità (i cd. atti di “alta amministrazione”) al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
Ma il documento dei “saggi” si apre, comprensibilmente, con un capitolo intitolato ai “diritti dei cittadini e alla partecipazione democratica”.
L’incipit è dedicato alla “rilegittimazione dei partiti politici come strumento a disposizione di tutti i cittadini per partecipare alla vita politica del Paese”. Un’impostazione costituzionalmente corretta ma debole se affidata al mero approccio normativo.