Sulla base del mandato attribuito dall’Assemblea Generale con la risoluzione 60/251, il Consiglio ha regolato il funzionamento dei suoi nuovi meccanismi con la risoluzione 5/1 del 2007 (Institution-building of the United Nations Human Rights Council). Tra le numerose attività del Consiglio, l’esame periodico universale, le procedure speciali e le procedure di denuncia rivestono particolare importanza.
L’esame periodico universale monitora il rispetto degli obblighi giuridici e degli impegni assunti in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati membri dell’ONU. Tutti i 47 membri del Consiglio vi si devono sottoporre entro la scadenza del proprio mandato. L’Italia, sottoposta all’esame per la prima volta nel 2010, sarà nuovamente valutata nel 2014. Con la sessione autunnale del 2011, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sono stati sottoposti per la prima volta a questa procedura di controllo. Il calendario del secondo ciclo (2012-2016) dell’esame periodico universale è disponibile all’indirizzo http://www2.ohchr.org/SPdocs/UPR/UPR-FullCycleCalendar_2nd.doc e prevede l’esame di 14 Stati per ogni sessione dell’apposito gruppo di lavoro.
I parametri di riferimento per l’esame sono: la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i trattati sui diritti umani cui lo Stato si è vincolato, gli impegni assunti su base volontaria in diverse occasioni (tra cui nella fase di candidatura al Consiglio dei Diritti Umani) e il diritto umanitario internazionale.
L’esame si svolge all’interno di un gruppo di lavoro che si riunisce per tre sessioni all’anno ed è composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio e la delegazione del paese esaminato. Per ogni esame, vengono estratti a sorte tra gli Stati membri tre relatori (troika), con il compito di facilitare lo svolgimento della procedura. L’esame viene condotto sulla base di informazioni provenienti dalle autorità statali, dagli organismi e agenzie delle Nazioni Unite e da “altre parti interessate” (particolarmente rilevante è il contributo delle organizzazioni non governative).
Al termine dell’esame, il Consiglio adotta un rapporto contenente le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro e gli impegni assunti dallo Stato.
Le procedure speciali sono meccanismi non giurisdizionali di promozione e monitoraggio dei diritti umani relativi a una tematica specifica o alla situazione particolare di un singolo paese. Esse consistono, generalmente, nella raccolta di informazioni e comunicazioni individuali, nella predisposizione di studi e rapporti e in attività di promozione dei diritti umani. Se il Consiglio ritiene necessario l’utilizzo di una procedura speciale, adotta una risoluzione con cui attribuisce un mandato definendone la durata, i poteri e i compiti. Il mandato può essere attribuito ad un singolo individuo (Esperto indipendente, Rappresentante Speciale, Relatore Speciale) oppure ad un gruppo di lavoro, normalmente composto da cinque membri, in rappresentanza dei diversi gruppi regionali. A seguito delle informazioni ricevute, i titolari del mandato possono inviare appelli, lettere, richieste di chiarimenti ai governi. E’ prevista anche la possibilità di effettuare visite in un paese, purché vi sia l’espressa autorizzazione del governo.
Tra le procedure speciali tematiche vi sono il Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, il Relatore Speciale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia, l’Esperto Indipendente sulle minoranze, il Relatore Speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, l’Esperto indipendente sui diritti umani e la solidarietà internazionale, il Relatore Speciale sulla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo, il Gruppo di Lavoro sulle discriminazioni contro le donne. L’elenco completo delle procedure speciali tematiche è consultabile all’indirizzo http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm. Le procedure speciali relative ai Paesi monitorano, attualmente, la situazione dei diritti umani in Cambogia, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Haiti, Iran, Myanmar, territori palestinesi, Somalia, Sudan.
Le procedure di denuncia (complaint procedures) si riferiscono a violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani da parte di uno Stato. Il Consiglio può ricevere comunicazioni individuali o collettive, disciplinate da precise condizioni di ammissibilità, riguardanti presunte violazioni dei diritti umani. Tali comunicazioni sono esaminate da due gruppi di lavoro che si riuniscono almeno due volte l’anno. L’esame avviene in cooperazione con lo Stato coinvolto e in via confidenziale, ma il Consiglio può decidere di rendere pubblico il procedimento in caso di mancata collaborazione da parte dello Stato. Il gruppo di lavoro sulle comunicazioni, composto da 5 membri del Comitato Consultivo, si riunisce due volte all’anno; qualora riscontri indizi credibili di violazioni gravi e diffuse dei diritti dell’uomo, inoltra tali comunicazioni al gruppo di lavoro sulle situazioni. Tale gruppo, composto da 5 rappresentanti degli Stati membri del Consiglio scelti per garantire un’equa rappresentanza geografica, valuta le informazioni ricevute e la risposta dello Stato chiamato in causa e prepara una bozza di risoluzione da presentare al Consiglio.
In base all’art. 109 della risoluzione 5/1, Il Consiglio può decidere di: a) archiviare il caso; b) continuare a tenere la situazione sotto controllo, richiedendo ulteriori informazioni allo Stato; c) continuare a tenere la situazione sotto controllo, nominando un esperto indipendente; d) passare dalla procedura confidenziale ad una procedura pubblica; e) raccomandare un intervento dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani per fornire assistenza tecnica allo Stato coinvolto.