FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Il fondo nazionale di garanzia, oggi disciplinato dall’art. 100 C.d.C. e dal D.M. 23/7/1999 n. 349, viene inopinatamente abrogato e sostituito dall’obbligo di polizze assicurative private. Ciò con la motivazione che nell’esperienza concreta tale fondo ha funzionato poco e male. Argomento che appare singolare e paradossale, dal momento che è formulato nella relazione allo schema di decreto proprio dallo stesso Dipartimento del Turismo presso la P.C.M. che avrebbe dovuto farlo funzionare.
La sua sostituzione con un sistema di assicurazioni private limita in linea di principio le garanzie di tutela “terza” per il consumatore, che dovrebbero essere assicurate dalla gestione pubblica; sposta il contenzioso ad un rapporto cittadino/compagnia di assicurazione; genera prevedibili maggiori costi e oneri gestionali per le imprese di settore, con inevitabile ricaduta dei costi sugli acquirenti dei servizi. La complessità del sistema introdotto è del resto testimoniata indirettamente dalla previsione secondo cui le imprese turistiche hanno facoltà di gestire il sistema mediante consorzi, anche con la partecipazione di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo.
L’indebolimento della posizione dei consumatori appare evidente.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel tentativo di delineare un sistema di risoluzione delle controversie in materia di turismo, il decreto in esame formula un esplicito rinvio al D.Lgs 28/2010 (mediazione stragiudiziale in materia civile e commerciale). Non chiarisce se con ciò intenda estendere al settore turistico l’obbligatorietà della mediazione ivi disciplinata, anche se il silenzio sul punto sembrerebbe fare propendere per una risposta negativa. D’altro canto fa salva la possibilià di “utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 28/2010”, cioè quelle fondate su protocolli negoziati tra associazioni di consumatori e imprese o associazioni di categoria, che rappresentano una delle maggiori e più significative esperienze di ADR in Italia. Prevede poi, una gestione dei reclami da parte del Dipartimento del Turismo, attraverso un call-center e uno sportello.
A prescindere dal fatto che non è dato comprendere come possa il Dipartimento del Turismo organizzarsi per gestire migliaia di controversie “senza oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato”, si ritiene del tutto impropria l’attribuzione ad una struttura ministeriale della funzione di risoluzione di controversie fra soggetti privati.
Inoltre, resta del tutto irrisolto il problema del coordinamento tra le diverse prospettate modalità di risoluzione delle controversie di settore.
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA
Prevista dall’art. 4 della legge quadro 135/2001 non risulta ancora realizzata.
Il Dipartimento ha coinvolto, come previsto dalla norma, le associazioni imprenditoriali e dei consumatori (tramite il CNCU) in una serie di consultazioni tecniche. Nei mesi scorsi erano stati annunciati il licenziamento del testo definitivo l’imminente pubblicazione. Il successivo silenzio è stato seguito dalla totale scomparsa della previsione nel nuovo decreto.
Per tutto quanto sopra esposto, il Movimento Consumatori esprime parere negativo sul decreto legislativo oggetto della consultazione; auspica che le Commissioni parlamentari coinvolte possano indurre il Governo a ritirarlo, scegliendo di riconsiderare in modo organico e strutturale l’intera materia anche attraverso un percorso di consultazione e di condivisione con le Regioni, gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali e le associazioni di consumatori.
Lorenzo Miozzi
Presidente Nazionale Movimento Consumatori
Riferimenti
Roberto Barbieri
Segreteria Nazionale MC
resp. settore Turismo
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