Cito, tra gli interventi, in particolare quello che riguarda il comma 5, relativo al diritto di copia. Con un intervento d’urgenza sono stati di fatto ridotti i costi – altissimi – delle copie digitali dei documenti. Ora, quando furono pensati i supporti elettronici per le copie degli atti ovviamente costavano moltissimo: i cd e i dvd, dieci anni fa, avevano un costo intrinseco molto alto. La stranezza, derivante da un mancato aggiornamento rispetto all’innovazione tecnologica, è che quel costo è rimasto tal quale aggiornato. Per farvi un esempio icastico, se si chiede una copia di una pagina di un fascicolo, in formato digitale la si paga 350 euro, contro i 20 centesimi di una copia cartacea. Non c’era un obiettivo vantaggio, dunque, a utilizzare lo strumento tecnologico, che anzi era penalizzante.
L’intervento vuole, invece, andare in controtendenza, in quanto riduce sensibilmente il costo delle copie elettroniche e innalza leggermente il costo delle copie cartacee, spingendo così su acceleratore e freno, in modo da orientare la macchina verso la smaterializzazione.
Un’altra disposizione di particolare interesse, a mio avviso, è quella contenuta nel comma 9 dell’articolo 4, che introduce finalmente l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico di uso comune (compriamo i biglietti aerei, i biglietti del treno, facciamo persino la spesa con la carta di credito su internet) per pagare tutto quello che si deve alla giustizia: dal contributo unificato ai diritti di copia di cui abbiamo detto e a tutte le spese che, in generale, fanno capo alla giustizia.
Questo consentirà di erogare on line quei servizi che oggi non riusciamo a erogare perché la piattaforma di pagamento elettronico non esiste. Oggi, infatti, siamo in grado di rilasciare le copie elettroniche di un fascicolo, ma l’avvocato prima deve dotarsi di marca da bollo, presso un tabaccaio, incollarla su un foglio e infine ritirare il suo cd, che prima costava 350 euro.
Lo strumento del pagamento elettronico, insieme alla smaterializzazione e alla riduzione dei costi, consentirà all’avvocato di accedere a quelle copie – come già oggi fa per il processo civile telematico, dove esso è attivato – dal suo studio. Semplicemente, egli pagherà on line le copie, invece di comprare la marca da bollo.
Svolgo un’ultima considerazione in merito al comma 10, che riguarda un tema di grandissima importanza, ai confini dell’informatica, ossia la statistica. Finalmente si dà una risposta a una richiesta che viene da più parti, quella di riuscire ad analizzare in maniera scientifica e seria la funzionalità degli uffici giudiziari, quindi la loro produttività, la loro efficienza. Questo oggi è molto difficile perché non ci sono strumenti informatici centralizzati che raccolgano le informazioni sull’andamento degli uffici. Oggi tutto è fatto di report di carta che vengono spediti.
Il sistema previsto al comma 10, invece, è un sistema centralizzato che tiene conto, ovviamente, non dei dati personali dei procedimenti, ma dell’andamento degli stessi (tanti iscritti e tanti esauriti), costruendo un unico sistema centrale che potrà essere utilizzato per le verifiche di funzionalità. Questo è compito, ad esempio, del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria che deve allocare le risorse umane a fronte della domanda di giustizia che rileva nel singolo tribunale, sulla base di questi dati statistici.
Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma vorrei lasciare spazio a domande specifiche.
PRESIDENTE. Grazie. Mi sembra che sia stato dato un primo orientamento sulle ragioni e, soprattutto, sull’utilità delle misure introdotte, che mi sembra indiscutibile.
Prima di dare la parola ai colleghi per le domande, vorrei esporre una mia curiosità. Si è detto che la notifica telematica troverà applicazione anche per i testimoni; ovviamente, la notifica si rivolge solo al difensore, anche nel penale. È ovvio che sia così, salvo che non dovesse entrare in vigore una legge (che potrebbe anche essere utile) che impone al cittadino di avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ma in questo momento mi sembrerebbe eccessiva. In questo caso, forse, bisognerebbe sempre prevedere che il giudice dia agli avvocati il tempo di fare le citazioni, perché il problema per gli avvocati resterebbe.
Ora, a prescindere da questa prima perplessità – se è previsto per il futuro un sistema che riguardi tutti i cittadini, in modo tale che anche il testimone possa essere raggiunto dalla notifica – vorrei sapere se abbiate valutato quale possa essere l’impatto (certamente positivo) della notifica telematica sull’efficienza della giustizia, considerato che da una serie di studi risulta che la mancata notifica dell’atto al difensore è una delle cause più frequenti di rinvio delle udienze.
Personalmente considero questa digitalizzazione, in assoluto, una rivoluzione estremamente positiva, dunque mi chiedevo se ne fosse stato valutato anche l’eventuale impatto.
Do la parola ai deputati che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
MANLIO CONTENTO. Ringrazio dell’adesione alla richiesta di audizione e ringrazio il dottor Aprile per aver accettato l’invito a parlare di un tema sul quale, secondo me, si basa non il futuro ma il presente del processo sia civile che penale.
La prima domanda che mi permetto di rivolgere al dottor Aprile è la seguente. Ci sono sul territorio – lei ne ha citate alcune – diverse sperimentazioni in atto: che fine fanno? Tali sperimentazioni si contraddistinguono per utilizzo di tecnologie o tecniche diverse oppure sono omogenee?
Una delle questioni che mi spaventa di più è il continuo variare della tecnologia e degli strumenti, dunque non vorrei che, alla fine, anche se sarà immaginabile, queste modifiche fossero continue, al passo con i tempi, e magari richiedessero continui adeguamenti sotto il profilo tecnico. Questo mi spaventerebbe perché farebbe ricadere anche nei confronti degli operatori – penso ai professionisti e agli avvocati – i costi di eventuali adeguamenti. Mi sembra corretto, pertanto, sollevare questo problema, prima che si arrivi a un generalizzato ed esteso utilizzo di queste tecnologie.
In secondo luogo, può dirci, sulla base della sua esperienza e del lavoro che sta svolgendo, se esisterà un procedimento in forza del quale un tribunale potrà partire con l’utilizzo della posta elettronica certificata? In altre parole, se il tribunale di Pordenone piuttosto che quello di Napoli sono pronti, c’è l’esigenza di passare attraverso un adempimento burocratico, in modo tale che tutti siano informati, ad esempio, che dal primo gennaio 2011 – dico una sciocchezza – si utilizzerà questo sistema? In caso affermativo, come prevedete che questo avvenga?
Le rivolgo questa domanda non a caso. Mi risulta, infatti, che alcuni tribunali abbiano chiesto al ministero di poter disporre di una casella di posta elettronica certificata e stanno ancora aspettando le risposte, nonostante siano passati alcuni mesi.
Vorrei capire, dunque, al di là degli aspetti normativi, se il ministero è organizzato per essere pronto a rispondere a quei tribunali e quindi a quelle organizzazioni che con più efficienza si muovono sul territorio. Chiedo, pertanto, quali elementi di pubblicità avremo tutti, come operatori, per sapere che il tribunale di Napoli, piuttosto che quello di Roma o di Milano, partirà dal primo gennaio 2011 con questo sistema di comunicazioni.
Lei ha fatto riferimento a incongruenze normative presenti nel tessuto originario, che quindi hanno richiesto interventi per modificare le disposizioni. Può essere più chiaro? Si trattava di normative di carattere tecnico o di disposizioni squisitamente legislative che impedivano alcune procedure? Personalmente ho assistito al prodursi di disposizioni normative che spesso si sono succedute nel tempo, si sono accavallate e via dicendo. Mi è sembrata, tutto sommato, una gestione normativa quasi incerta su quale dovesse essere la stesura definitiva delle norme e il percorso da seguire. Mi sembra corretto, dunque, rivolgerle questa domanda.
Infine, una questione che mi interessa particolarmente, e che lei ha citato per ultima, è quella riferita al comma 10. Ho sempre immaginato che l’informatizzazione sia fondamentale propri ai fini del rilevamento statistico. Lei, però, oggi mi ha gelato, allorché ha affermato che avremo il riferimento che contraddistinguerà l’attività degli uffici giudiziari, ma non qualcosa di più.
A mio giudizio, la digitalizzazione deve servire anche per rilevare, all’interno di ciascun ufficio giudiziario, quanti procedimenti fanno capo a ciascun magistrato dell’ufficio. Forse ho frainteso…
STEFANO APRILE, Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. No, forse non mi sono espresso in modo sufficientemente chiaro. Mi riferivo a un’altra circostanza, che chiarirò subito.
LORENZO RIA. Vorrei porre una domanda molto semplice. Dal punto di vista normativo è tutto chiaro, soprattutto dopo le delucidazioni che il dottor Aprile ci ha fornito questa mattina, in particolare con riferimento al superamento degli ostacoli e delle incongruenze che si erano manifestate sulla base dell’attuale normativa.
La mia domanda riguarda, invece, l’aspetto della copertura finanziaria. Questo decreto-legge non contiene norme di copertura finanziaria. Immagino, tuttavia, che nella legge finanziaria siano previste delle somme da destinare a questo ambito. Ebbene, qual è il dato finanziario a cui pensate di fare riferimento, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista della misura?
In altre parole, per far partire in tutti gli uffici giudiziari del nostro Paese il processo telematico, quali sono le risorse necessarie? Lo chiedo perché, anche in sede di finanziaria, emendamenti finalizzati a rimpinguare i capitoli relativi sono passati solo in parte, nel senso che le richieste sono state di molto ridotte.
Insomma, per poter partire nei tempi previsti, dal punto di vista delle risorse cosa ci può dire?
CINZIA CAPANO. Porrò solo una domanda, dal momento che condivido le domande poste dai colleghi. In primo luogo, vorrei capire se c’è l’accesso in entrata, ma anche in uscita, ossia se viene garantito con questo sistema sia il deposito di istanze che la relativa risposta, sempre per via telematica. Chiedo, quindi, se a questo scopo è stata predisposta una struttura idonea (per esempio scanner) in relazione alle effettive esigenze di ciascun ufficio.
Inoltre, mi pare che adesso siano presi a riferimento, rispetto al numero delle caselle di posta certificata, solo i capi degli uffici, almeno nella fase di sperimentazione. Se, invece, si adotta un sistema di questo tipo, bisogna fare in modo che il maggior numero di personale qualificato svolga questa mansione. Avete già un’idea di come organizzare questo aspetto?
NICOLA MOLTENI. La mia domanda riprende in parte quella posta dalla collega Capano. Fermo restando che il provvedimento è indubbiamente lodevole e utile, chiedo se ci si è posti il problema che in alcuni tribunali, in particolare in alcune circoscrizioni e in alcune sedi distaccate, probabilmente non ci sono competenze adeguate per adempiere a procedure particolarmente tecnologiche. Ci si è posti questo problema, per evitare che ci sia una disparità tra tribunali? Se sì, quali soluzioni sono state individuate – ad esempio dei corsi – per adeguare ed equiparare in tutte le sedi queste competenze, ai fini dell’attuazione di questa procedura?
FULVIO FOLLEGOT. Innanzitutto ringrazio il dottor Aprile per l’esposizione molto chiara, che ci permette di capire in che direzione ci muoviamo. Sicuramente, con questo decreto-legge si compie già un enorme passo avanti per quanto riguarda le notificazioni, le copie, il controllo e l’efficienza. Come ha detto il presidente, si tratta di una vera e propria rivoluzione, che migliorerà sicuramente la gestione del settore e farà risparmiare molte risorse.
Il problema grosso è quello di avere un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale. Sicuramente, ci sarà anche chi – non dico che remerà contro – cercherà di rallentare questa importante riforma. Quali sono, secondo lei, i tempi che saranno necessari per andare a regime e per capire quali potrebbero essere gli ulteriori futuri sviluppi di questa informatizzazione?
PRESIDENTE. Do la parola al dottor Aprile per la replica.
STEFANO APRILE, Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il decreto-legge prevede che le comunicazioni si effettuino per posta elettronica certificata a tutti i soggetti, ad eccezione dell’imputato, per una cautela particolare verso la persona sottoposta al procedimento. Lo stesso vale, in teoria, anche per i testimoni.