Senato della Repubblica – Legislatura 16º
7ª Commissione permanente
Resoconto sommario n. 318 del 26/07/2011
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 377
La Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera b), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, loschema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei,
considerato che:
la normativa attuale non permette di individuare con sufficiente tempestività i casi in cui l’indebitamento degli atenei raggiunge livelli incompatibili con il loro normale funzionamento e, quindi, con l’assolvimento delle loro funzioni primarie, alle università viene sempre più richiesto di reperire fonti di finanziamento concorrenti rispetto a quelle statali, in un contesto europeo ed internazionale,
in questa prospettiva, non sono più tollerabili squilibri finanziari, che finirebbero per avvantaggiare altre istituzioni operanti a livello internazionale, maggiormente capaci di attrarre risorse e studenti in un circuito virtuoso di autofinanziamento,
i piani di rientro finora elaborati dalle università non si sono rivelati efficaci in termini di risultati, né dai dati contabili elaborati secondo discipline definite autonomamente dagli atenei è sempre stato possibile risalire ad una stima attendibile dell’entità dei disavanzi,
occorre quindi una normativa omogenea per tutte le università, che assicuri tempestività, efficacia e uniformità all’intervento,
giudicato positivamente l’intento del Governo di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi in termini di riduzione, rispetto al 31.12.2010: dei dissesti finanziari; delle segnalazioni di anomali gestionali pervenute dagli organi gestionali; dei disavanzi superiori ai 10 milioni di euro; del numero delle università che hanno fatto ricorso a piani di rientro; del numero delle procedure esecutive verso università tornate ad una situazione di riequilibrio finanziario; del numero di collegi dei revisori dimissionari,
valutata con favore la procedura individuata per il risanamento delle università in crisi, che assegna un ruolo preminente al collegio dei revisori dei conti,
manifestato particolare apprezzamento per la previsione dell’articolo 15, comma 5, secondo cui, alla chiusura dell’eventuale fase commissariale, l’ANVUR valuta se permangono o meno i requisiti di didattica, ricerca e sostenibilità economico-finanziaria necessari per l’accreditamento,
condivise le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) all’articolo 3, comma 1, sia introdotto un termine certo, dalla ricezione della dichiarazione di dissesto, entro cui il Ministero debba diffidare il rettore a predisporre il piano di rientro, in coerenza con la stringente tempistica cui si ispira l’intero provvedimento;
b) all’articolo 4, in coerenza con l’impianto della legge n. 240 del 2010, ed in particolare con l’articolo 2, comma 1, lettera h), recante le competenze del consiglio di amministrazione, sia previsto che, entro il complessivo termine di 180 giorni fissato dall’articolo 3, comma 1, e quindi prima della comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, il piano di rientro sia approvato anche da parte del consiglio di amministrazione.
Formula altresì le seguenti osservazioni:
1. si raccomanda vivamente la sollecita emanazione del regolamento previsto dall’articolo 2, comma 2, per la definizione dei parametri economico-finanziari sulla base dei quali il collegio dei revisori dei conti verifica la condizione economico-patrimoniale degli atenei, nonché del decreto interministeriale fra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 3, comma 1, con il quale saranno definite le linee guida per la redazione del piano di rientro;
2. all’articolo 2, comma 2, lettera c), si invita a fare chiarezza fra i riferimenti alla “gestione operativa” e alla “gestione corrente”, che sembrano sinonimi;
3. all’articolo 3, comma 2, si rileva che la previsione secondo cui la dichiarazione di dissesto obbliga il consiglio di amministrazione a rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato, mentre il nuovo bilancio unico è sottoposto al consiglio di amministrazione solo dopo l’approvazione del piano di rientro lascia l’università senza bilancio preventivo per un tempo eccessivo. Si invita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di un correttivo;
4. all’articolo 4, comma 1, sembra ragionevole prevedere che il piano di rientro sia articolato per obiettivi, in coerenza con quanto successivamente disposto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1;
5. all’articolo 4, comma 2, si invita a sostituire le parole “e la cui attuazione non può eccedere i cinque anni”, atteso che il concetto è implicito nell’affermazione della durata massima quinquennale del piano di rientro;
6. all’articolo 6, comma 2, occorre modificare il riferimento all’articolo 4, comma 3, con quello all’articolo 4, comma 2;
7. valuti il Governo l’opportunità di introdurre meccanismi di salvaguardia degli eventuali efficaci percorsi di risanamento già avviati da alcuni atenei.