Le professioni perdono le tariffe

 

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Con il voto di oggi alla Camera e l’approvazione del Dl liberalizzazioni, diventa legge anche il nuovo assetto delle professioni. Con novità di non poco conto per le categorie che vanno dalla necessità del preventivo, al tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta al controllo degli ordini alla polizza assicurativa obbligatoria. Si tratta di novità accolte in maniera differenziata dai singoli ordini. Infatti, se ad esempio in fatto di società tra professionisti gli avvocati sono fortemente contrari, gli ingegneri invece vedono positivamente la riforma.

Queste le principali novità introdotte dalla nuova legge in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tariffe
L’articolo 9, comma 1, stabilisce una svolta storica nel mondo delle professioni abrogando le tariffe delle professioni regolamentate e completando il percorso iniziato dalla legge Bersani del 2006 che aveva cancellato l’inderogabilità delle tariffe fisse e dei minimi, introducendo la possibilità della quota-lite ossia dell’accordo tra cliente e avvocato per conferire al secondo una parte dei beni o dei diritti in lite. Le tariffe, però, restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazioni dei professionisti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d’ufficio).

Preventivo
Caduto l’obbligo del preventivo scritto, resta comunque l’obbligo per il professionista di indicare, «nelle forme previste dall’ordinamento», quindi anche oralmente (ma il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, si veda Il Sole 24Ore dell’8 marzo scorso) consiglia in ogni caso un testo scritto) il livello del compenso, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’adempimento, passando in rassegna le singole voci di costo in un cosiddetto «preventivo di massima». Inoltre, scatta a partire dal 13 agosto l’obbligo di polizza assicurativa professionale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell’esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligatorietà).

Tirocinio
La durata massima del tirocinio scende da 24 a 18 mesi e i primi sei medi di pratica possono essere svolti – previa convenzione tra consigli degli ordini e ministero dell’Istruzione – in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

Casse professionali
L’articolo 9 si occupa anche di casse previdenziali. Ma, in questo caso, occorre rinviare alla legge Salva-Italia in forza della quale entro la fine di settembre gli enti previdenziali dovranno approvare, nel contesto della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare «l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni». L’equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l’equilibrio potrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti (inizialmente esclusi). In ogni caso, se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizzazioni per gli iscritti (contributivo pro rata e contributo di solidarietà).

Società tra professionisti
Si aprono le porte al capitale nelle società tra professionisti. Possono essere soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutela dell’indipendenza dell’attività professionale. Il un modello organizzativo cerca, però, di mantenere saldo il principio della personalità della prestazione: cioè resta il cliente a individuare il professionista e soltanto nel caso in cui il cliente non vi provveda la scelta è effettuata dalla società, comunicandogli poi il nominativo per iscritto.

 

Giorgio Costa, Il sole 24 Ore

 

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