Il Consiglio di Stato restituisce dignità e competenza tecnica agli ingegneri delle sezioni B degli ordini professionali

 

Finalmente con la sentenza emessa dal Consiglio di Stato n.00686/2012 depositata il 09/02/2012 si mette la parola fine ad una diatriba che per troppo tempo ha tenuto banco ledendo gravemente l’immagine degli ingegneri iscritti nelle sezioni B degli Ordini degli Ingegneri.

Tale sentenza chiarisce che l’ingegnere iscritto nella sezione B ha competenze autonome in materia di progettazione di fabbricati in zona sismica, al contrario dei geometri che non hanno competenze in materia di progettazione di edifici a struttura semplice in zona sismica ma semplicemente per fabbricati modesti. Inoltre la sentenza, rifacendosi a quanto stabilito nella precedente sentenza n1473/2009 del 23/03/2009,

pone l’accento sul fatto che l’elencazione delle competenze professionali fatto nel DPR 328/01 non è tassativa bensì esemplificativa; quindi si sfata finalmente l’assunto che l’ingegnere è relegato nel settore di competenza senza avere la possibilità di interazione con gli altri settori dell’ingegneria.

La sentenza stabilisce che gli ingegneri delle sezioni B hanno competenze superiori di quelle stabilite per gli iscritti nei collegi dei geometri e dei periti e che la professione di ingegnere è autonoma; ciò mette chiarezza finalmente e colloca gli ingegneri, senza ombra di dubbio, fra coloro i quali hanno diritto di essere iscritti negli Ordini Professionali degli Ingegneri e che ogni tentativo di accomunarli ai diplomati tecnici è una forzatura, o una machiavellica macchinazione, per poterne acquisire le competenze che, come ha dimostrato la sentenza del Consiglio di Stato sono a tutti gli effetti da ingegnere. Inoltre, e non da poco, il danno subito dagli ingegneri della sezione B costretti da pareri non veritieri, sia del CNI sia del funzionario, malandrino, di turno a non poter svolgere incarichi in autonomia laddove invece la legge dava libera autonomia professionale; tali danni sono configurabili come danno d’immagine, danno dovuto al mancato lucro, diffamazione, turbativa di mercato, abuso di posizione dominante, abuso di potere in atto pubblico, aggiotaggio e quant’altro configurabile nel caso di specie. 

Quanto stabilito in questa sentenza ribalta le posizioni delle parti; sono oggi gli ingegneri sezione B che hanno diritto a richiedere il giusto ristoro dei danni subiti e l’immediata correzione da parte degli enti, CNI compreso, di tutte le circolari riduttive e lesive della dignità della professione degli ingegneri sezione B, per troppo tempo negata e disconosciuta. 

Il vecchio detto recita:”chi la fa l’aspetti..” in troppi hanno fatto la voce grossa abusando della propria posizione di potere; è giunta l’ora che si presenti il giusto conto, chi ha sbagliato paghi !!!

 

 

 

di Luigi Grimaldi (Presidente U.P.I.A.L.), 14 febbraio 2012

 

 

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