Raddoppia il limite di valore entro il quale si può stare in giudizio senza avvocato davanti al giudice di pace e sono prorogati i mandati per alcune funzioni di magistrato e di sindaco di società a responsabilità limitata. Sono le novità più importanti del decreto legge sul processo civile, passato ieri in aula alla Camera (con 412 voti favorevoli, uno contrario e 55 astenuti) e ora destinato all’approvazione definitiva in Senato.
Tale ultimo passaggio, reso necessario dalle modifiche apportate la settimana scorsa in commissione Giustizia della Camera (e ieri confermate dall’aula), dovrà avvenire in tempi rapidissimi e senza ulteriori cambiamenti, in quanto il decreto (il 212/2011) va convertito in legge entro il 20 febbraio. Le modifiche sono consistite sostanzialmente nell’eliminare dal testo i primi 12 articoli (i primi 11 relativi alle crisi da sovraindebitamento, che nel frattempo hanno trovato disciplina nella legge 3/2012, e l’articolo 12, che invece modificava lievemente la disciplina della mediazione) e in pochi altri particolari sul processo civile.
Tra questi, una riguarda il procedimento di apertura delle successioni: nel testo è stata aggiunta la possibilità di chiedere l’inventario direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento oppure – se non è stata effettuata alcuna designazione – a quello scelto dalla stessa parte che chiede l’inventario. Questa possibilità vale però solo nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli.
Altra modifica che era stata introdotta in commissione Giustizia è la soppressione delle recenti misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente in Cassazione e in Appello. Erano state introdotte dalla legge di stabilità 2012 (la n. 183/2011): l’articolo 26 stabiliva che le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio del 30 giugno prossimo.
Confermate le altre disposizioni sul processo civile: l’innalzamento da 516,46 a 1.000 euro del limite di valore della causa per stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace e il limite a spese, competenze e onorari liquidati dal giudice (non può essere superato il valore della domanda).
A proposito di giudici di pace, proroga dei mandati in scadenza quest’anno per i quali non è consentita alcuna conferma: gli interessati resteranno in carica fino a quando sarà portata a termine la riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il prossimo 31 dicembre. Lo stesso vale per i giudici onorari e i viceprocuratori onorari con mandato scaduto il 31 dicembre scorso e per i quali non era consentita un’ulteriore conferma.
Altre proroghe riguardano gli incarichi dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata nominati entro il 31 dicembre 2011: i sindaci rimarranno fino alla scadenza naturale deliberata dall’assemblea che li aveva nominati. La disposizione è un’interpretazione autentica che chiarisce da quando trova applicazione il passaggio al sindaco unico, previsto dalla legge di stabilità 2012 ma non regolato nei dettagli temporali. Scongiurata quindi l’ipotesi di decadenza retroattiva dal 1° gennaio scorso.
Maurizio Caprino, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2012