Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

8 novembre 2011

1. I filoni dell’indagine conoscitiva della Commissione infanzia e adolescenza e il lavoro svolto.

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha deliberato il 23 ottobre 2008 un’indagine conoscitiva volta ad approfondire la tematica della tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

L’indagine nasceva dall’intento di svolgere una ricognizione ad ampio raggio di una problematica che si sta imponendo all’attenzione collettiva e che consiste nella crescente diffusione di nuovi strumenti comunicativi, rispetto ai quali le fasce di età dell’infanzia e dell’adolescenza risultano particolarmente sensibili.

L’obiettivo era quello di verificare il vasto ambito degli strumenti di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedofilia, nonché a tutte quelle violazioni o anche semplici lesioni dei diritti dei minori che si realizzano per via mediatica. Contestualmente si intendeva esplorare e studiare le possibilità di informazione e responsabilizzazione dei genitori e degli adulti incaricati di vigilare e assistere i minori, in ordine a tutti rischi derivanti dai contenuti di alcuni prodotti del mercato televisivo, informatico, musicale a disposizione dei minori.

L’impianto dell’indagine conoscitiva si è sostanzialmente impostato su due linee di indirizzo:

a. la tutela del minore nei media, sotto un profilo soggettivo, implica un’azione positiva per favorire una corretta crescita psicologica del bambino, attraverso un’adeguata programmazione televisiva; una selezione dei prodotti mediatici destinati al minore in ragione della loro specifica utilità, valutata esclusivamente in funzione del minore; la valorizzazione del bambino come soggetto sui generis volta a contrastare la considerazione del minore in termini di consumatore attuale e/o futuro;

b. la tutela del minore nei media, sotto un profilo oggettivo, implica un’azione di tutela, intesa con riferimento alla difesa della sua intrinseca dignità di persona debole, bisognosa di maggiore tutela, rispetto all’adulto, e si attua esercitando un’azione di protezione dell’immagine del bambino nei contenuti dei programmi circolanti nel vasto circuito dei media che scoraggi pratiche abusive e che salvaguardi la sua dignità come soggetto di diritti autonomi (diritto alla riservatezza, tutela dell’incolumità fisica e psichica rispetto a giochi violenti, messaggi mediatici devianti, ecc.);

Con riferimento a tutte queste problematiche, la Commissione ha audito: il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico e comunicazioni; la Società italiana di pediatria; il Presidente della Mentoring USA/Italia Onlus; il Dipartimento della sicurezza nei sistemi informatici dell’Università di Tor Vergata; il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti; il Direttore scientifico del Centro studi minori e media; il Presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica; il Segretario generale dell’Associazione editori software videoludico italiana (AESVI); il Direttore dei Rapporti istituzionali di Microsoft Italia; la Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile; il Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori; il Presidente dell’Associazione Telefono Arcobaleno; il Presidente del Centro studi e intervento infanzia violata; il Direttore del Servizio di Polizia postale; il responsabile del settore politiche culturali del Censis; il direttore del Progetto SOS ragazzi; l’ex- vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori; il presidente dell’Associazione Italiana Psicologi Cattolici.

2. Il quadro giuridico generale.

2.1. La Convenzione di New York.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176.

Premesso che un sano, equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale è un diritto del minore riconosciuto dal complesso dell’ordinamento giuridico nazionale e internazionale, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo rappresenta senz’altro lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa ha costituito, anche nello svolgimento dell’indagine conoscitiva in questa delicata e importante sfera di tutela dei minori, la stella polare dei lavori della Commissione.

La Convenzione detta alcuni importanti principi in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. In particolare, dopo aver definito all’art. 1 «bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni, essa formula espressamente il principio che il fanciullo, in considerazione della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione di cure particolari. Afferma altresì che la unità fondamentale della società, è l’ambiente naturale per la crescita e il benessere del fanciullo, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione;

In particolare, con riferimento al tema specifico che è oggetto dell’indagine conoscitiva della Commissione, la Convenzione di New York sottolinea che:

a) nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione (art. 16);

b) l’educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di: favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali (art. 29);

c) gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale; a tal fine, fra l’altro, incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che abbiano una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondano allo spirito dell’educazione cui il fanciullo ha diritto, ai sensi del citato art. 29; incoraggiano altresì la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo (art. 17);

d) gli Stati parti favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere, sia pure in considerazione del diritto del fanciullo di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie o con ogni mezzo (art. 17);

e) gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, incoraggiando l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali (art. 31);

f) gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (art. 33);

g) gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, adottando in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico (art. 34).

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