SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE X : INDUSTRIA COMMERCIO E TURISMO
Schema di decreto legislativo recante <Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonche´ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta’, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio> (AG 327)
Audizione del MOVIMENTO CONSUMATORI
2 marzo 2011
PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA
Il turismo rappresenta per l’Italia un settore fondamentale, potenzialmente trainante per l’intera economia nazionale. Per il suo rilancio, a livello interno ed internazionale, appaiono leve decisive l’innalzamento della qualità dell’offerta di servizi e il coordinamento nazionale delle politiche di sviluppo.
A fronte di queste ovvie considerazioni, lascia perplessi il fatto che:
a) L’art. 25 definisce 13 “Circuiti nazionali di eccellenza” demandandone l’individuazione alla concertazione 8 ministeri e la Conferenza Stato-Regioni;
b) Il “Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia”, che dovrebbe monitorare i suddetti circuiti di eccellenza, viene istituito dall’art. 60, ma “senza oneri aggiuntivi”: non si comprende pertanto se e come potrà svolgere la funzione che gli viene demandata.
c) Il medesimo Comitato sembra poi sovrapporsi alle funzioni dell’ENIT.
d) L’ENIT, a sua volta, del quale si è da tempo e da più parti invocato il riassetto e il rilancio, viene citato dallo schema di decreto al solo scopo di lasciarlo inalterato, tanto nelle funzioni quanto nella struttura e nella dotazione finanziaria, destinandolo a perpetrare una sostanziale inattività.
e) L’art. 26, relativo ai “Sistemi turistici locali”, si limita ad offrirne una mera definizione senza contenuto alcuno;
f) L’art. 36 ripropone la disciplina dei cosiddetti “buoni vacanza” senza che traspaia alcuna riflessione in merito ad una esperienza sino ad oggi pressoché fallimentare.
g) A fronte dell’esigenza di interventi organici e strutturali finalizzati alla promozione della qualità dell’offerta turistica, gli artt. 60-66 si limitano ad introdurre un vacuo sistema di onorificenze (medaglie e attestati) destinati agli operatori più meritevoli.
PACCHETTI TURISTICI
Sulla disciplina dei viaggi organizzati, riteniamo necessarie due premesse di metodo:
Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), nella sua unitarietà, rappresenta, anche simbolicamente, il più alto punto di riferimento per la tutela dei cittadini consumatori nell’ambito della normativa nazionale. Ne consegue che lo stralcio dal Codice del Consumo, della normativa sui pacchetti turistici, operata agli artt. da 34 a 52 dello schema di decreto, costituisce per noi un vulnus assolutamente evitabile all’integrità della disciplina di tutela dei consumatori.
In secondo luogo si osserva che, come è noto, la Commissione Europea sta elaborando una nuova Direttiva di settore, destinata a sostituire la Dir. 90/314/CEE. L’intera normativa prevista dagli artt. 34-52 rischia, pertanto, di nascere già obsoleta.
La tribolata esperienza dell’attuale Legge quadro sul turismo (L. 135/2001) impostata nell’ottica della competenza legislativa ripartita ed emanata pochi mesi prima della riforma del Titolo V della Costituzione, con conseguente attribuzione alle Regione della competenza residuale esclusiva, dovrebbe consigliare il legislatore ad una prudente attenzione al contesto e agli sviluppi, anche in itinere, della normativa sovraordinata.
Nel merito:
La riformulazione degli artt. 82-100 Codice del Consumo, operata dagli artt. 34-52 del decreto in esame presenta alcuni aspetti positivi:
a) L’art. 34 comma 3 procede opportunamente alla abrogazione della legge di recepimento della convenzione internazionale nota come “CCV”. Tale convenzione, adottata da pochissimi Stati, ha generato notevoli dubbi interpretativi in ordine al suo coordinamento con le altre norme di settore, nazionali e internazionali, senza apportare benefici significativi.
b) L’art. 35 aggiorna la definizione di pacchetti turistici, estendendola anche all’acquisto online di una pluralità di servizi turistici disaggregati e anche agli organizzatori non professionali e senza scopo di lucro.
c) L’art. 38 Indica fra gli elementi del contratto il nome del vettore aereo e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione UE
d) L’art. 40 stabilisce che l’opuscolo informativo debba indicare la distanza dalle principali attrazioni turistiche e gli standard qualitativi offerti
e) L’art. 45 prevede che è da considerarsi mancato o inesatto adempimento da parte del tour operator anche l'”inottemperanza lieve” degli standard qualitativi promessi.
Tali disposizioni rappresentano un rafforzamento della tutela del consumatore-turista ed un superamento di alcuni passati dubbi interpretativi e applicativi.
Tuttavia, esse appaiono in parte vanificate da innovazioni a nostro avviso non condivisibili:
a) All’art. 36, nella definizione di pacchetto turistico, scompare il criterio della durata (oggi fissato in almeno 24 ore o almeno una notte). Ciò è inevitabilmente destinato a generare contenzioso e dubbi interpretativi.
b) L’art. 47 fa salve le norme sulle clausole vessatorie, ma, rispetto alla norma vigente, non prevede più il riferimento alle singole norme in materia, generando in prospettiva grave incertezza interpretativa.
c) L’art. 48, in materia di esonero di responsabilità dell’organizzatore nei casi di caso fortuito, forza maggiore a fatto del terzo, estende l’esonero di responsabilità ai casi di inadempimento da parte dell’organizzatore medesimo, mentre sino ad ora è limitato alle ipotesi di danno alla persona o alle cose. Ciò rappresenta sul piano giuridico una evidente contraddizione in termini, un indebolimento della tutela del consumatore e un aggravio dell’opera ermeneutica. Più correttamente, la norma vigente disciplina separatamente i casi di inadempimento da quelli di danno aquiliano nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore e fatto del terzo. Riteniamo che tale separazione debba essere mantenuta.
d) L’art. 51 disciplina il reclamo per inadempimenti e disservizi senza più prevedere i termini di presentazione del reclamo (attualmente 10 giorni lavorativi), sostituiti da una sibillina “tempestiva presentazione”. La conseguenza prevedibile è, nell’assoluta incertezza della disciplina, un proliferare di contenzioso altrimenti facilmente evitabile.
DANNO DA VACANZA ROVINATA
Dopo le contraddittorie pronunce della giurisprudenza interna e il pronunciamento chiarificatore della Corte di Giustizia delle C.E., si auspicava un intervento normativo definitore.
Il decreto in esame, tuttavia, pur riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, lo rapporta a parametri del tutto inconferenti ed eccessivamente limitativi: il “tempo di vacanza inutilmente trascorso” e la “irripetibilità dell’occasione perduta”.
Di fatto limita il risarcimento a casi sporadici, da individuare – ancora una volta – in via interpretativa e con un parametro (il tempo di vacanza) che appare in contraddizione, e addirittura concettualmente incompatibile con la nozione stessa di danno non patrimoniale.