La legge di bilancio per il 2020 – insieme al decreto fiscale, il n. 124 del 2019, che ne è il necessario complemento – è una manovra a sostegno della crescita, che si pone l’obiettivo di invertire il contesto di stagnazione della nostra economia e procedere lungo la strada di uno sviluppo sostenibile.
Gravoso il debito ereditato dal precedente governo: oltre 23 miliardi di euro di clausole di salvaguardia, che se non fossero state disattivate avrebbero portato ad un aumento automatico dell’Iva e ad un notevole aggravio di spesa per cittadini e imprese, con un gigantesco freno per consumi e Prodotto interno lordo. Aver cancellato questo aumento per il 2020 e aver ridotto in modo significativo quelli previsti nel 2021 e nel 2022 è un risultato fondamentale, che non era affatto scontato e che era il primo obiettivo che si era posto il Governo al momento della sua nascita.
Un obiettivo raggiunto – è stato saldato, come ha sintetizzato il ministro Gualtieri, “il conto del Papeete” lasciato agli italiani da Salvini – rispettando i parametri europei, facendo recuperare al Paese credibilità e affidabilità a livello internazionale e garantendo la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici, con la conferma dell’obiettivo di indebitamento per il 2020 fissato al 2,2 per cento del Pil.
La manovra 2020 è, nel complesso, un intervento da 32 miliardi – più di 3 sono quelli che provengono dal contrasto all’evasione fiscale – con misure che vanno dall’aumento degli stipendi netti dei lavoratori dipendenti grazie ad un taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi per il 2020, al rinnovo dei contratti pubblici, all’abolizione del superticket sanitario e ad una serie di provvedimenti a sostegno delle famiglie, così come delle imprese e del sistema produttivo.
Va sottolineato che nonostante le cronache si siano concentrate in particolare sul dibattito attorno alle cosiddette “plastic tax” e “sugar tax” – che alla fine insieme al “fringe benefit” sulle auto aziendali valgono nel 2020 meno dell’1% dell’intera manovra – quella che in realtà viene operata è una complessiva riduzione della pressione fiscale: si evita appunto l’aumento dell’Iva e diminuiscono le tasse sul lavoro, senza peraltro che ci siano tagli né alla sanità né a scuola, università e ricerca, come sarebbe successo senza la nascita del nuovo governo.
Ecco comunque, qui di seguito, alcune tra le principali misure della manovra, compresa sostanzialmente – segue infatti una Sezione II riguardante l’Approvazione degli stati di previsione – in un unico articolo 1, con 884 commi, dopo il maxiemendamento del Governo.
RIDOTTA LA PRESSIONE FISCALE
Evitato l’aumento dell’Iva (co.2-3)
Era il primo obiettivo del Governo fin dalla sua nascita ed è stato raggiunto: è stata infatti completamente sterilizzata la clausola di salvaguardia per il 2020 – parzialmente per il 2021 – che prevedeva aumenti di Iva e accise dal prossimo 1° gennaio per 23,1 miliardi.
Per il 2020 viene dunque eliminato l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota Iva ridotta, che rimane quindi fissata al 10 per cento, e viene eliminato anche l’aumento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota Iva ordinaria, che resta al 22 per cento.
Taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori dipendenti (co. 7)
Arrivano più soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti con redditi mediobassi. Da luglio scatta infatti il taglio del “cuneo fiscale”, la differenza tra retribuzione lorda e netta, cioè tra quanto effettivamente versato dal datore di lavoro e quanto percepito dal lavoratore.
A questo scopo viene costituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.
Ridotta la cedolare secca per il canone concordato (co. 6)
Viene resa strutturale e ridotta dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Vuol dire che oltre 700 mila contribuenti, il 44 per cento dei quali con redditi fino a 28 mila euro, potranno continuare a beneficiare di questa aliquota.
SI PROCEDE LUNGO LA STRADA DELLA CRESCITA, DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE
Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali (co. 14-15, 24-25 e 27)
Viene istituito un Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e in generale ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Fondo per gli investimenti dei Comuni (co. 44-46)
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno viene istituito, con una dotazione di 400 milioni di euro, un Fondo per investimenti nei Comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Risorse ai Comuni per infrastrutture, efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici e territorio (co. 29-37, 38, 51-58)
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 vengono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il Comune beneficiario dovrà avviare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento.
Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, vengono incrementati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi, includendo tra le opere finanziabili anche quelle per l’efficientamento energetico degli edifici.
Non solo per i Comuni ma per tutti gli Enti locali è prevista l’assegnazione, nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034, di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti.
Contributi per investimenti a Province e Città metropolitane (co. 62-64)
Autorizzata la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro – aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente – per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole.
Interventi di ristrutturazione: sconto in fattura solo sopra i 200 mila euro (co. 70)
Il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello riguardanti la certificazione energetica per le parti comuni degli edifici condominiali viene mantenuta con un importo dei lavori pari o superiore a 200 mila euro. In questi casi il soggetto avente diritto alle detrazioni potrà continuare ad optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il rimborso di quest’ultimo sarà sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Bonus efficienza energetica e ristrutturazione edilizia (co. 175)
Anche per il 2020 viene garantita la possibilità di ottenere detrazioni del 65 per cento per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica e del 50 per cento per quelle di ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Bonus facciate (co. 219-224)
Oltre alla proroga di questi preesistenti bonus, con questa manovra se ne aggiunge un altro importante, il “bonus facciate”: viene infatti stabilita la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per interventi – inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – di recupero o restauro della facciata di edifici che 5 si trovano in “zone omogenee” A o B, in pratica con l’esclusione delle aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione
Nuova Sabatini (co. 226)
Vengono stanziati 105 milioni di euro per il 2020, 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per il 2025 per il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, vale a dire la misura di sostegno volta alla concessione a micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi quelli in beni strumentali “Industria 4.0”.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (co. 184-197)
A prendere il posto delle precedenti misure del “superammortamento” e “iperammortamento” è un nuovo Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e comprende i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (co. 198-209)
Viene introdotta, ad operare per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, una nuova disciplina del Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
Proroga del Credito d’imposta formazione 4.0 (co. 210-217)
Viene prorogato al 2020 il beneficio del Credito d’imposta formazione 4.0, rimodulandone i limiti massimi annuali ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Questo credito, insieme ai due precedenti, si può inquadrare nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale.
Riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi (co. 230-232)
Si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi complessa – e cioè specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale – e non complessa.
Credito d’imposta per investimenti nelle regioni del Centro-Italia colpite da eventi sismici (co. 218)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 il Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Reintrodotta l’Ace (co. 287)
Viene ripristinata, dal 2019, l’applicazione del cosiddetto meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica – Ace, istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio dello scorso anno.
Rispetto alle norme vigenti, l’Ace – come ha sottolineato nel corso della sua audizione al Senato il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Signorini – “rende meno oneroso il finanziamento mediante nuovo capitale di rischio, ampliando gli strumenti utili a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese anche nelle fasi cicliche meno favorevoli”.
Deducibilità Imu per gli immobili strumentali (co.4-5)
Riguardo la deducibilità dell’Imposta municipale propria, l’Imu, relativa agli immobili strumentali, viene stabilita la deducibilità nella misura del 50 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 – pertanto nell’anno 2019 – confermando quanto previsto a legislazione vigente.
Finanziamenti per Comuni montani e isole minori (co. 550-551 e 553)
A partire dal 2020 i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani vengono raddoppiati: dal 2014 ammontavano a 5 milioni di euro l’anno, ora saliranno a 10 milioni di euro. Inoltre l’incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 sarà destinato ai Comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
Viene istituito un Fondo per gli investimenti nelle isole minori, destinato a finanziare “progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio”, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari rispettivamente, a 14,5 milioni di euro, 14 e 13 milioni.
Finanziata la metropolitana di Torino (co. 16)
Viene autorizzata una spesa complessiva di 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino. Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che sono comprese nelle spese di realizzazione le attività di progettazione, di valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici e il materiale rotabile.
Interventi sulla rete ferroviaria nazionale (co. 28)
Per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa per il finanziamento al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale si prevede da una parte una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020, dall’altra l’incremento di 40 milioni di euro nell’anno 2021 e di 350 milioni di euro nel 2026.
Piano straordinario per il Made in Italy (co. 297-298)
Una spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 servirà a potenziare il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Si conferma che ad attuare il Piano sarà l’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Sostegno dell’industria aeronautica (co. 253-254)
Per il quinquennio 2020-2024 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese sono stati decisi incrementi – a cominciare dai 390 milioni di euro del prossimo anno – per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea.
Interventi a favore dell’agricoltura e della pesca (co. 123, 183, 503-511, 520- 522, 515-517)
Si istituisce nello stato di previsione del Mise un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. È estesa al 2020 l’esenzione ai fini Irpef, già prevista per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef nella misura del 50 per cento. Si stabilisce l’esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni, in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi.
Si concedono mutui a tasso zero – nel limite di 300 mila euro e per una durata massima di 15 anni, comprensiva del preammortamento – a favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Si istituisce un Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021.
Si individuano campagne di promozione per prodotti agroalimentari sottoposti ad 8 aumento di dazi nell’ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.
Si concede alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.
Si istituisce un Fondo per l’agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni a decorrere dal 2021.
Si introducono misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando sino al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019.
Sgravi contributivi totali per chi assume giovani apprendisti (co. 8)
Per promuovere l’occupazione giovanile, grazie ad un emendamento voluto dal Pd si riconosce uno sgravio contributivo integrale, dunque del 100 per cento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a nove addetti, con contratto di apprendistato di primo livello. Lo sgravio si applica per i contratti stipulati nel 2020 e per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10 per cento di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo per favore l’occupazione giovanile (co.10)
Si interviene per modificare la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base a queste modifiche, si estende alle assunzioni effettuate nel 2019 e nel 2020 il limite anagrafico più elevato per il lavoratore, pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018.
Bonus occupazionale giovani eccellenze (co. 11)
Riguardo l’incentivo a favore dei datori di lavoro privati per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, si sopprime il rinvio ad una precedente circolare Inps e si rinvia all’appena citata disciplina concernente lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti.
Prosecuzione Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa (co. 491-493)
Per quanto riguarda la prosecuzione della Cassa integrazione straordinaria (Cigs) e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa, si consente l’impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro, estendendo questi trattamenti anche alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa del FermanoMaceratese e Torino.
Percorsi formativi apprendistato e alternanza scuola-lavoro (co. 494)
Si incrementa per un importo pari a 46,7 milioni di euro lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro, portando così il finanziamento, per il 2020, a 121,7 milioni di euro.
Incentivi all’esodo per i lavoratori del settore editoriale (co. 498-500)
Vengono incrementati gli attuali limiti di spesa per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. Sono anche ridefinite le condizioni per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.
Riduzione delle tariffe Inail (co. 9)
Viene estesa all’anno 2022 l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021, sia per gli anni 2023 e successivi.
UNA CRESCITA NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Istituito un Fondo per il Green new deal (co. 85-89, 92-96)
Sono previste misure che puntano a realizzare un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, con l’istituzione di un Fondo che dispone di una dotazione complessiva di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023: 470 milioni di euro per il 2020, 930 milioni per il 2021, 1.420 milioni per ciascuno dei due anni successivi.
Parte di tale dotazione – non meno di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni previsti – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È previsto inoltre, a tal fine, l’utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito nel 2012 presso Cassa depositi e prestiti. Il Fondo per il Green new deal ha anche finalità di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell’uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi. Prevista la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato i cosiddetti Green Bond. Le loro emissioni saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, inclusi quelli di cui si sta qui parlando, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli. Prevista anche la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione del “Green climate Fund” previsto dalla legge n. 204 del 2016, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
Promozione della green mobility (co. 107-109)
Sempre nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green new deal, sono poi introdotte misure in materia di green mobility, con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida, o alimentati ad idrogeno.
La “plastic tax” (co. 634-658)
Meglio nota come “plastic tax”, nasce l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Sono esclusi i manufatti compostabili, i dispositivi medici e i Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali. L’ammontare dell’imposta, che scatterà comunque solo a partire dal prossimo 1° luglio, è fissato in 0,45 euro – era invece 1 euro nella formulazione originaria – per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi medesimi.
Va sottolineato come alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi e impegnate nell’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili venga riconosciuto un credito di imposta del 10 per cento delle spese sostenute a questo scopo nel corso del 2020.
La “sugar tax” (co. 661-676)
Dal 1° ottobre entrerà invece in vigore la “sugar tax”, vale a dire un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
“Fringe benefit” sulle auto aziendali (co. 632-633)
Viene modificata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in base ai relativi valori di emissione di anidride carbonica, per cui all’aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.
In particolare, si dispone che per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento – invece del 30 per cento – dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell’importo, in linea con la legislazione vigente. In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per il 2020 e il 50 per cento per il 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per il 2020 e il 60 per cento per il 2021.
Accisa sui prodotti energetici per produrre energia elettrica (co. 631)
Si rimodulano e si innalzano le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise. Le nuove norme hanno lo scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell’ambiente di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili.
Accisa sul gasolio commerciale (co. 630)
A decorrere dal 1° ottobre del 2020 si escludono dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. A partire poi dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguarderà anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.
Modifica deduzioni sui buoni pasto delle mense aziendali (co. 677)
Si interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione nel caso in cui i buoni siano erogati in formato elettronico e allo stesso tempo riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro nel caso siano erogati in formato diverso da quello elettronico.
Rigenerazione urbana (co. 42-43, 437-444)
Oltre alle risorse ai Comuni che già abbiamo visto, stanziate per l’efficientamento energetico e per la salvaguardia del territorio – e quindi in senso ampio per l’ambiente – contributi per altri 9,1 miliardi di euro andranno ai Comuni per gli anni dal 2021 al 2034 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
È poi prevista l’adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un’ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi seguiranno il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), grazie all’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.
Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, la riconversione energetica (co.66)
Sono incrementate di 2,4 miliardi di euro le risorse dirette alle Regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.
Energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica (co. 65)
Per incentivare l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, si consente agli enti pubblici delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica. Questo fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.
Trasporto intermodale (co. 110-112)
Autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per il 2021 con obiettivo il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. Si autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni di euro per il 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.
Contributi all’autotrasporto per il rinnovo dei veicoli (co. 113-117)
Stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per contributi utili al rinnovo, previa rottamazione, del parco veicoli delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale. L’obiettivo è quello di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti sul clima legati al trasporto passeggeri su strada.
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane (co. 47-50)
Un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, servirà a finanziare il 50 per cento degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di Comuni e di unioni di Comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa: i monopattini elettrici (co. 75)
Un modo per incentivare la mobilità sostenibile è anche quello di equiparare i monopattini elettrici alle biciclette, come definite nel Codice della strada.
Nasce a Venezia il Centro studio cambiamenti climatici (co. 119-122) Allo scopo di assicurare la piena adesione dell’Italia nella battaglia per contrastare i cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo sostenibile, viene istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2020. Viene inoltre autorizzata per il 2020 una spesa di 60 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.
L’ITALIA CRESCE SE CRESCE IL MEZZOGIORNO
Efficientamento del Fondo sviluppo e coesione (co. 309)
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, viene innanzitutto modificata la normativa sulla riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), cambiando i criteri per l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del Fondo nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e coesione” e prevedendo che si operi in coerenza con le cinque nuove “missioni” individuate dalla Nota di aggiornamento al Def 2019: lotta alla povertà educativa minorile, sostegno alle infrastrutture, attuazione del Green new deal al Sud e nelle aree interne, trasferimento tecnologico e rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa.
Istituito il “Fondo cresci al Sud” (co. 321-326)
Si istituisce il “Fondo cresci al Sud”, della durata di dodici anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali, con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gestione di questo nuovo Fondo è affidata ad Invitalia, che può individuare, insieme a Cassa depositi e prestiti, Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti investitori istituzionali, pubblici e privati, che sottoscrivano quote aggiuntive del Fondo stesso.
Intervento sulla misura “Resto al Sud” (co. 320)
Si interviene sulla misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”, stabilendo che per il 2019 e il 2020 il requisito del limite di età, compreso tra i 18 e i 45 anni, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019.
Rafforzata la clausola del 34% (co. 310)
Vengono modificate, per rendere effettivamente efficace il meccanismo, le modalità di definizione e di verifica dell’applicazione della cosiddetta “clausola del 34%” sulla destinazione alle Regioni del Mezzogiorno di una quota di risorse ordinarie in conto capitale proporzionale alla popolazione residente. Inoltre, viene assegnato ai Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
Fondo per le infrastrutture sociali (co. 311-312)
Ai Comuni situati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene assegnato per il quadriennio 2020-2023 un contributo complessivo di 300 milioni – a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) del ciclo di programmazione 2014-2020 – da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
Più risorse per lo sviluppo delle Aree interne (co. 314)
Si incrementano di 200 milioni – 60 milioni per il 2021 e 70 sia per il 2022, sia per il 2023 – le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Questo rifinanziamento integra le risorse nazionali stanziate per la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” per un complesso di risorse che ammontano ora, per il periodo 2015-2023, a 481,2 milioni.
Zes rafforzate (co. 316)
Per rafforzare le Zone economiche speciali (Zes), viene esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti al loro interno e si prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della Zes, cioè di presidente dell’organo che amministra sia quelle regionali che interregionali venga attribuita ad un Commissario straordinario del Governo.
Proroga del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (co. 319)
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite che si trovano nelle regioni del Mezzogiorno.
Maggiorazione dei contributi per gli investimenti 4.0 (co. 226)
La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” arriva al 100 per cento per gli investimenti realizzati da micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro delle risorse autorizzate.
NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, DELLE FAMIGLIE, DELLA SALUTE, DEL SOSTEGNO ALLE PENSIONI E ALLA DISABILITÀ
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (co. 339)
Viene istituito un Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione di 1.044 milioni di euro per il 2021 e 1.244 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo serviranno per interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
In tal senso, dal 2021 verranno trasferite nel Fondo le risorse dedicate all’assegno di natalità, il cosiddetto “bonus bebè”, e al bonus asilo nido.
Prorogato l’assegno di natalità, il “bonus bebè” (co. 340)
Questo comma estende l’assegno di natalità, il “bonus bebè”, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Con riferimento a tali soggetti è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus diviene una prestazione ad accesso universale – attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un Isee non superiore a 25 mila euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con Isee non superiore a 7 mila euro – modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento.
Incrementato e reso strutturale il “bonus asilo nido” (co. 343-344)
Anche il “bonus asilo nido” viene rimodulato su soglie Isee differenziate: l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee minorenni fino a 25 mila euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni da 25.001 euro a 40 mila euro.
Ampliato il congedo di paternità (co. 342)
Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, estendendone la durata da cinque a sette giorni.
Contributo per l’acquisto di latte artificiale (co.456-457)
È istituito un Fondo per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno, vale a dire il “latte artificiale”, alle donne affette da patologie che impediscono l’allattamento, fino all’importo massimo annuo di 400 euro per neonato e in ogni caso fino al compimento del suo sesto mese di vita. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni a decorrere dal 2021.
Adozioni internazionali (co. 345)
Viene incrementata di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.
Fondo di garanzia prima casa e Fondo accesso abitazioni in locazione (co. 233-234)
Sono assegnati 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa e viene ridotta dall’8 per cento al 6,5 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 va invece al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Ampliate le categorie di soggetti esentati dalla spesa sanitaria (co. 334)
Vengono ampliate le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria: dal 1° gennaio 2020 saranno compresi anche i minori privi del sostegno familiare per i quali siano state attivate dall’autorità giudiziaria specifiche misure.
Sanità: abolito il superticket (co. 446-448)
In nome di una maggiore equità nell’accesso alle cure, viene abolito il “superticket”: eliminata, dal prossimo 1° settembre 2020, la quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati pari a 10 euro, in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Incrementato, di conseguenza, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per il 2020 e di 554 milioni a decorrere dal 2021.
Più risorse per l’edilizia e le apparecchiature sanitarie (co. 81-82 e 449-450)
Stabilito un incremento delle risorse pluriennali, pari nel complesso a 2 miliardi di euro, per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Viene inoltre differito al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria.
Una quota di queste risorse è destinata a favore dell’utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Personale sanitario e formazione specialistica dei medici (co. 451, 466- 468, 271, 269, 859)
Si interviene per integrare e definire la procedura speciale di reclutamento di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, mentre allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale si estendono fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende dello stesso Ssn, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Vengono anche modificati i termini di applicazione della disciplina transitoria specifica relativa a procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere, e si incrementa il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente.
Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Nuovi servizi delle farmacie (co. 461-462)
Viene prorogata al biennio 2021-2022 la sperimentazione dei nuovi servizi resi dalle farmacie prevista dalla normativa vigente per nove regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola nel medesimo biennio alle restanti regioni a statuto ordinario.La nuova spesa per la proroga e per l’estensione della sperimentazione è autorizzata in 25,3 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.
Viene anche prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta.
Proroga dell’Ape sociale (co. 473)
Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, l’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che abbiano almeno 63 anni e che si trovino in particolari condizioni.
Si prevede inoltre che le disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’Ape sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dello stesso 2020.
La relativa spesa è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.
Lavori gravosi e spesa previdenziale (co. 474-475)
Prevista la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale. I lavori delle due commissioni dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.
Per le vittime di gravi infortuni sul lavoro (co. 482)
Rideterminata la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, che viene incrementata di 1 milione di euro per il 2020, di 2 milioni di euro per il 2021 e di 3 milioni di euro per il 2022.
Estesa “Opzione donna” (co. 476)
Per quanto riguarda l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne, la cosiddetta “Opzione donna”, viene estesa la possibilità di fruirne alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, invece del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.
Più nel dettaglio, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Perequazione automatica delle pensioni (co. 477-478)
Viene modificata la disciplina transitoria in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo Inps – pari, nel 2019, 6.669,13 euro – anziché pari o inferiore a tre volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un’aliquota del 97 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a tre volte e pari o inferiore a quattro volte.
A decorrere dal 2022 verrà invece introdotta una nuova disciplina a regime in materia di perequazione con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all’importo complessivo. Tale perequazione sarà applicata nella misura del 100 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte – anziché tre come adesso – il minimo Inps, nella misura del 90 per cento per la fascia di importo complessivo compresa tra quattro e cinque volte il predetto minimo – anziché tre e cinque volte il medesimo valore, come ora previsto – e nella 15 misura del 75 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a cinque volte il medesimo minimo.
Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito (co. 355-356)
Viene innalzata e portata a 8 mila euro annui la soglia di reddito prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento Rai a favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Tutela degli utenti in caso di errata fatturazione delle bollette (co. 291-295)
Nuove disposizioni intervengono a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per l’erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet.
Tra le altre cose, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorità competente l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
Per gli orfani di femminicidio e di reati violenti (co. 486-489, 862)
Si interviene per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner – del coniuge anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva – e si prevede che nel triennio 2020-2022 lo Stato e gli istituti previdenziali o assicurativi non possano agire per il pagamento di tali crediti “aggredendo” i beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Viene incrementato di 1 milione di euro per il 2020 il Fondo per gli indennizzi alle vittime di reati violenti, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.
Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (co. 353)
Viene incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Salute dei migranti e contrasto alle malattie della povertà (co. 452)
Autorizzato un contributo di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp).
Fondo minori non accompagnati (co. 882-883 Stabilito un incremento di 1 milione annuo, a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati.
Per la disabilità e la non autosufficienza (co. 330-333, 335-337, 490)
Istituito un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.
Disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze. Incrementato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.
Autorizzata la spesa di 500 mila euro nel 2020 per il Progetto Filippide, per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport. Incrementato di 12,5 milioni di euro, per il 2020, il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Stanziato un contributo straordinario di un milione di euro, per il 2020, a favore dell’Unione italiana ciechi.
Autorizzata a favore della Fish – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus una spesa di 400 mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Incrementato di 2 milioni di euro per il 2020 il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il “Dopo Di Noi”.
CULTURA, INFORMAZIONE E ISTRUZIONE NON SI TAGLIANO E I CONTRATTI PUBBLICI SI RINNOVANO
Rifinanziata 18 app, la card cultura per i diciottenni (co. 357-358)
Viene rifinanziata la Card cultura di 500 euro per i diciottenni, la cosiddetta 18 app, utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Rispetto alla disciplina in vigore, alle tipologie di beni e attività già acquistabili si aggiungono gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.
Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (co. 359-360)
Viene istituito un Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con una dotazione pari di 2 milioni annui a decorrere dal 2020, finalizzato ad assicurare il loro funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Risorse per il personale del Mibact (co. 362-363)
Autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale viene destinata alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti dello stesso Mibact.
Incrementati il Fondo per lo sviluppo degli investimenti cinema e audiovisivo e il Fus (co. 366-367)
Si incrementa di 75 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e di 10 milioni di euro per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (Fus), disponendo che tale previsione entri in vigore alla data di pubblicazione della legge, ai fini di consentire l’utilizzo delle risorse nel 2020.
Risorse per enti e istituzioni culturali (co. 368)
Si incrementa di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 l’autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi afferenti al Mibact e si aumenta di 3 milioni di euro annui, sempre a decorrere dal 2020, l’autorizzazione di spesa per le istituzioni culturali rientranti nella legge n. 534 del 1996.
Gli utili del lotto per i beni culturali (co. 375)
Disposto uno stanziamento di 23 milioni di euro per il 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione riguardante il patrimonio culturale.
Recupero e valorizzazione dei beni culturali nelle aree urbane (co. 437- 444)
Nell’ambito del già citato Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana si stabilisce che i criteri per la valutazione delle proposte debbano privilegiare, fra le altre cose, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali.
Sostegno dello studio della musica per i redditi bassi (co. 346-347)
Stabilita la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36 mila euro. La detrazione spetta dall’anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Contributi alle scuole per abbonamenti a quotidiani e periodici (co. 389- 392)
A decorrere dal 2020, e cioè già dall’anno scolastico in corso, le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquisteranno uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, riceveranno un contributo fino al 90 per cento della spesa. Ulteriori contributi andranno alle scuole secondarie statali e paritarie che adotteranno programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi.
Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali (co. 393)
Riconosciuto per il 2020 il cosiddetto credito d’imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento, ipotesi questa precedentemente esclusa.
Contributi diretti a radio e imprese editrici di quotidiani e periodici (co. 394)
In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, vengono differiti di 12 mesi i termini – fissati dalla precedente legge di bilancio – riguardanti l’abolizione o la progressiva riduzione fino all’abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.
Radio Radicale e la trasmissione delle sedute parlamentari (co. 397-398)
Si autorizza per il periodo 2020-2022 una spesa massima di 8 milioni di euro annui per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, che dovrà completarsi entro il 30 aprile 2020, si prevede la “proroga” della convenzione con Radio Radicale, scaduta a maggio 2019.
Fiera internazionale del libro di Francoforte (co. 373)
Autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020, di 3 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022 e di 1 milione di euro per il 2023 per la partecipazione dell’Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, nel 2023 dedicata proprio al nostro Paese.
Innovazione tecnologica e digitale (co. 399-401)
Decisa una spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l’avvio di azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana – in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea – nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.
Più asili nido e scuole dell’infanzia (co. 59-61)
Si istituisce un Fondo Asili nido e Scuole dell’infanzia, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.
Misure per l’edilizia scolastica (co. 29-37, 59-61, 258-260, 261-262, 263-264)
Nell’ambito della destinazione a Comuni, Province e Città metropolitane di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, una parte di essi sono finalizzati all’adeguamento e messa in sicurezza e all’efficientamento energetico degli edifici scolastici.
Si destinano 10 milioni delle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Miur e non impegnati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per il 2023.
Si introducono semplificazioni pr accelerare gli interventi di progettazione per il periodo 2020- 2023, compresa la previsione di un termine di trenta giorni per l’espressione dei pareri, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Si prevede la possibilità di destinare eventuali economie derivanti da risorse Inail alla costruzione di scuole innovative e di poli per l’infanzia. Si prevede la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Risorse per il personale scolastico (co. 249, 255, 256, 266, 279)
Si dispone che le risorse per l’assegnazione del cosiddetto “bonus docenti” siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione.
decorrere dal 2020, si stanziano 30 milioni annui da destinare al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato.
Si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti di 11 milioni di euro per il 2020 al fine di potenziare la qualificazione in materia di inclusione scolastica e di 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, per potenziare la qualificazione in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi.
Si aumentano, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ai posti di sostegno.
Si incrementa di 390 posti la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia, per il potenziamento dell’offerta formativa.
Innovazione digitale nella didattica (co. 257)
Previsto un incremento di 2 milioni di euro, per il 2020, delle risorse destinate all’innovazione digitale nella didattica.
Finanziamento del Fondo ordinario università (co. 861)
Si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo) di 5 milioni di euro nel 2021, 15 milioni nel 2022, 25 milioni nel 2023, 26 milioni nel 2024, 25 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni annui dal 2027.
Borse di studio universitarie (co. 265)
Si incrementa di 31 milioni di euro, per il 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.
Istituzione del fondo Antonio Megalizzi (co. 379-380) Viene istituito il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari a 1 milione per il 2020, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.
Risorse per le Istituzioni Afam (282-285)
Per quanto riguarda le risorse per il funzionamento e l’affidamento degli incarichi di insegnamento nell’ambito delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), dal 2020 vengono incrementate di 1,5 milioni annui da destinare a iniziative a favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di 10 milioni annui come rimborso delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.
Potenziamento della ricerca e costituzione di un’Agenzia nazionale (co. 240-248, 250-252)
Per potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, si istituiscono l’Agenzia nazionale per la ricerca (Anr) e un apposito Fondo, le cui risorse – 25 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni annui a decorrere dal 2022 – sono destinate, tra l’altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia.
Misure a favore dello sport (co. 18-23, 177-180, 181, 182)
Per quanto riguarda le infrastrutture destinate ad ospitare o comunque a consentire il migliore svolgimento di importanti eventi sportivi, tra le altre cose si destinano risorse del nuovo Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali – 50 milioni per il 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni per il 2026 – alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree interessate dalle Olimpiadi invernali 2026.
Si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità.
Per promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, vengono esonerate le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Le risorse del Fondo sport e periferie, già destinate al Coni e poi trasferite alla società Sport e salute SpA, sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo.
Più risorse alla contrattazione collettiva del pubblico impiego (co. 127)
Vengono incrementati di 325 milioni di euro per il 2020 – si passa da 1 miliardo e 425 milioni a 1 miliardo e 750 milioni – e di 1 miliardo e 600 milioni di euro a partire dal 2021 – passando da 1 miliardo e 775 milioni a 3 miliardi e 375 milioni – gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.
Concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento delle graduatorie (co. 145-149)
Per quanto riguarda i concorsi pubblici viene stabilito che anche le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, siano obbligatoriamente pubblicate sul sito internet istituzionale del soggetto che bandisce il concorso.
Confermata, inoltre, la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nel 2011: il termine di validità è posto al 30 marzo 2020. L’utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti interessati, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, e previo superamento di un apposito esame-colloquio, per verificarne la perdurante idoneità. Viene unificato al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni approvate dal 2012 al 2017: rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021.
Per le graduatorie approvate nel 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione, invece del termine fisso del 31 dicembre 2021. Per le graduatorie approvate nel 2019, infine, si conferma il suddetto termine mobile triennale, mentre per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020 il termine mobile viene ridotto a due anni.
Risorse per Forze di polizia e Vigili del fuoco (co. 129-130, 131, 132, 133, 136-140)
Vengono destinate risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020. Sempre dal 2020 sono stanziate risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario svolto per esigenze di servizio “imprevedibili e indilazionabili” del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni.
Prorogata fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l’operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio, insieme alle Forze di polizia. Scopo dell’intervento “strade sicure” è garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale in Campania.
Istituito un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 65 milioni per il 2020, di 120 milioni per il 2021 e di 165 milioni a decorrere dal 2022. Incrementata la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale.
Fondo nazionale per il Servizio civile (co. 267)
Con l’obiettivo di uno sviluppo complessivo del Servizio civile universale e di dare continuità al contingente di operatori volontari, sono destinati 10 milioni per il 2020 al il Fondo nazionale per il servizio civile.
Assunzioni nel settore Giustizia (co. 415-416, 418, 419-421, 422-423, 424- 425)
Prevista la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà in materia già previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore di questa legge di bilancio 2020. Si demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità e dei criteri per l’assunzione di 7 direttori di istituti penitenziari minorili.
Il Ministero della giustizia è inoltre autorizzato ad assumere: fino a 18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, in base a criteri e attraverso l’espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale; 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero stesso, da destinare ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale.
Misure per la funzionalità dell’amministrazione giudiziaria (co. 417)
Viene incrementato il Fondo istituito presso il Ministero della giustizia per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Viene inoltre aggiunto a questa destinazione anche il finanziamento dell’attribuzione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo.
Piante organiche flessibili distrettuali e organizzazione del Ministero della Giustizia (co. 432-434, 435-436)
Si sostituiscono le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali, demandando a un decreto del Ministro della giustizia l’individuazione del contingente complessivo nazionale di tali piante di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti o da assegnare agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.
Si modifica la disciplina recante l’individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché il decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministero della Giustizia. Sono in particolare individuate le attribuzioni dei nuovi Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria, ai quali competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze.
Beni confiscati (co. 454)
Autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020- 2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.
Parità di genere nelle società quotate (co. 302-305)
Prorogati da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011, legge “Golfo-Mosca”.
Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell’organo di controllo, volto ad assicurare l’equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA E MAGGIORI ENTRATE, LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (co. 590-602)
Sono diverse le norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni, a cominciare dal fatto che esse – escluse Regioni, Enti locali, Servizio sanitario nazionale, Agenzie fiscali e Casse previdenziali private – sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, con il superamento del livello di spesa stabilito ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.
Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni – escluse Regioni ed Enti locali e parzialmente Inps e Inail – siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 incrementato del 10 per cento. Si prevede anche che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento – con esclusione dei rimborsi spese – spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica – con esclusione delle società – vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti.
Per assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.
Spese settore ICT (co. 610-613)
Per quanto riguarda il settore ICT, si dispone che le amministrazioni pubbliche – ad esclusione degli enti territoriali – assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio del 10 per cento sulla spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico e un risparmio del 5 per cento sulla spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center.
Acquisti e negoziazioni della Pubblica amministrazione (co. 581-587)
Per estendere l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione, si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie per il cui acquisto le amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; si consente inoltre l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.
Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva (co. 616-620)
È prevista la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.
Accantonamento di un miliardo per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica (co. 624-625)
Per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020, si prevede che vengano accantonate, e rese indisponibili per la gestione, risorse per 1 miliardo di euro nel 2020. Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati, nell’ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.
Riviste le detrazioni in base al reddito (co. 629)
Sono state riviste le detrazioni Irpef al 19 per cento, stabilendo che il beneficio resti per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120 mila euro e che spetti in misura minore – e specificamente pari al rapporto tra 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120 mila euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro. Rimangono immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.
Accise sui tabacchi e imposta sui prodotti accessori al fumo (co. 659-660)
Aumentato l’importo dell’accisa minima – rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro – gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’Iva, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.
Introdotta poi una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro a confezione.
La “Web tax” (co. 678)
Si modifica la disciplina l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019, chiarendo le modalità applicative dell’imposta stessa, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo; individuando le ipotesi di esclusione dall’imposta; obbligando i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale; consentendo l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria; prevedendo che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, così modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.
Tracciabilità delle detrazioni (co. 679-680)
Si stabilisce che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o comunque mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020 non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Resta però ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Incentivati gli strumenti di pagamento elettronici (co. 288-290)
Vengono stanziati 3 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 per rimborsi in denaro a favore di chi, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, fa acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
Il Piano “Italia Cashless” (Decreto fiscale, artt. 18-22)
Questi incentivi al pagamento con strumenti elettronici fanno parte di una strategia più ampia e profonda che il Governo ha dispiegato in particolare con il recente Decreto fiscale: con il Piano “Italia Cashless” si punta ad imprimere una forte spinta all’uso appunto di tali strumenti e a disincentivare l’uso del contante.
L’articolo 18 del decreto contiene disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che la soglia di 3 mila euro oltre la quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi venga ridotta a 2 mila euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per poi ridursi ulteriormente a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Viene poi rafforzata la cosiddetta “lotteria degli scontrini”: l’articolo 19 esclude le vincite dall’imponibile e nel caso siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono previsti premi aggiuntivi.
L’articolo 20 prevede che il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria i casi in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. L’istituzione della lotteria degli scontrini viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020.
L’articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli scontrini elettronici.
Si stabilisce anche che gli esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso che utilizzino mezzi di pagamento elettronico, quali carte di credito o di debito.
L’articolo 22 introduce un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Il credito spetta anche per le commissioni addebitate su transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili ed è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400 mila euro.
Analisi del rischio di evasione (co. 681-686)
Per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.
Regime forfettario (co. 691-692)
Il regime forfettario viene modificato: soppressa l’imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100 mila euro, originariamente prevista a partire dal 2020, e reintrodotto, per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro. Viene anche stabilito un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.
La “robin tax”: addizionale Ires sulle attività di concessione (co. 716-718)
Per le imprese titolari di concessioni autostradali, di concessioni di gestione aeroportuale, di autorizzazioni e concessioni portuali e di concessioni ferroviarie viene introdotta un’aliquota maggiorata Ires al 27,5 per cento – al posto della misura ordinaria del 24 per cento, con un’addizionale quindi del 3,5 per cento – sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
Unificazione di Imu e Tasi (co. 738-783)
Arriva una complessiva riforma dell’imposizione immobiliare locale, con l’unificazione delle due attuali forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, Imu, e il Tributo per i servizi indivisibili, Tasi). L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. Tra le principali novità, viene ridotta l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali e si anticipa al 2022 la deducibilità integrale dell’Imu sugli immobili strumentali. Tra le altre cose, da segnalare che viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.
Riforma della riscossione degli Enti locali (co. 784-815)
In materia di finanza locale, oltre alla riforma dell’Imu si segnalano alcuni interventi di complessivo riordino che danno di fatto maggiori poteri agli Enti locali. Per quanto riguarda la riscossione, infatti, sono riformati gli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva con l’introduzione dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, in modo di tagliare tempi e procedure. Si prevede che tale accertamento operi, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data.
Tra le altre cose si prevede anche che il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata sia allungato da 30 a 60 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, e che la sospensione dell’esecuzione forzata sia ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. È obbligatorio motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l’anticipazione dell’affidamento in carico delle somme dovute, e che siano modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
Canone unico Enti locali sulla pubblicità (co. 816-847)
Si istituisce, dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Questo nuovo canone sostituirà quindi l’attuale disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Icpdpa), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e del canone per l’occupazione delle strade.
Giochi: concessioni e prelievi sulle vincite (co. 727-730 e 731-735)
Per quanto riguarda le entrate extratributarie e i giochi si è stabilito di indire entro il 31 dicembre 2020 una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza – è stato ridotto il loro numero ed è aumentata la base d’asta – per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.
Previsto anche l’incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
Modificato il cosiddetto payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite, nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, che a partire dal 1° marzo 2020 arriverà al 20 per cento.
Giochi: nuove regole per strutturare il settore (Decreto fiscale artt. 24-29) Il settore dei giochi è regolato in modo più approfondito dal Decreto fiscale. L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse – la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa – e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse.
L’articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes – AWP di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto.
L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del Prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente dal 21,6 al 23 per cento per le new slot e dal 7,9 al 9 per cento per le videolottery.
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta e rinnovata annualmente dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10 mila euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Questo, ovviamente, per favorire la tracciabilità dei pagamenti e contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata.
L’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100 mila euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali.
Stretta sul fenomeno delle compensazioni indebite (Decreto fiscale artt. 1- 4)
L’articolo 1 disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.
L’articolo 2 stabilisce l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.
Per contrastare le indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, l’articolo 3 consente di compensare per importi superiori a 5 mila euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Viene poi esteso l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria.
L’articolo 4 prevede una serie di misure di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. Si dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Si stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. Si estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Contrasto alle frodi nei settori a maggior rischio (Decreto fiscale, artt. 5- 12)
L’articolo 5 introduce alcune disposizioni volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.
Riguardo il delicato settore della vendita dei carburanti, l’articolo 6 prevede che nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell’Iva. Nel caso di depositi a utilizzo misto, inoltre, è escluso il pagamento anticipato dell’Iva al momento dell’estrazione dal deposito solo in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità dell’operatore e la prestazione di idonea garanzia. Tutto questo per rendere più restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell’Iva al momento dell’estrazione dal deposito: l’anticipato versamento non è effettuato se i carburanti sono di proprietà del gestore del deposito, solo a condizione che il deposito sia di capacità non inferiore a 3 mila metri cubi.
Per quanto riguarda il settore degli idrocarburi, l’articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa. A tal fine viene previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l’attribuzione di un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale.
L’articolo 8 prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.
Altro problema serio è quello rappresentato dalle frodi nel commercio delle auto estere. Per questo l’articolo 9 affida all’Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
L’articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi a dotarsi del cosiddetto sistema Infoil, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.
L’articolo 11 affida a una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica copia del documento di accompagnamento doganale per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.
L’articolo 12 introduce l’obbligo per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Documentazione elettronica delle operazioni (Decreto fiscale, artt. 14-15)
Per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, l’articolo 14 consente alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.
L’articolo 15 estende al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Inasprite le pene per i reati tributari (Decreto fiscale, art. 39)
Senza scendere nel dettaglio e quantificare le diverse disposizioni, va detto che l’articolo 39 del Decreto fiscale inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità.
Si introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito: la cosiddetta “confisca allargata”. Viene inoltre modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell’ente stesso.