Il personale si applica il CCNL del Commercio

tratto daIL SOLE 24 ORE di Venerdì 18 novembre 2011

Il nuovo impianto normativo introdotto dall’articolo 10 della legge 183/2011, in tema di società tra professionisti (Stp), non soltanto porterà novità alla veste societaria delle compagini che potranno essere istituite a partire dal 1° gennaio 2012, ma avrà importanti riflessi anche sulla gestione del personale dipendente.

In primo luogo si potranno avere differenze in termini contrattuali: se oggi non vi sono dubbi circa l’applicabilità, per il personale degli studi, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, la stessa cosa non si potrà dire nel caso di una Stp. Sebbene il recente rinnovo del Ccnl (siglato il 27 settembre scorso) preveda – nella sfera di applicazione – anche le attività professionali «in forma societaria ove consentito dalla legge», occorrerà valutare caso per caso.

 

Appare però improbabile riferirsi a questo Ccnl qualora – ad esempio – l’attività professionale sia organizzata attraverso una società commerciale, magari comprendendo al proprio interno soggetti non professionisti per le prestazioni tecniche o da soci d’investimento, come ammesso dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 10. In queste fattispecie la società datore di lavoro potrebbe così optare per il Ccnl del Commercio: questo si attaglia infatti a tutte quelle realtà imprenditoriali che si occupano di servizi.

Le sfumature non sono di poco conto: se, infatti, non vi sono differenze sostanziali nella gestione del personale tra uno studio professionale associato e una società tra professionisti a parità di Ccnl, diversa è l’ipotesi in cui nella Stp commerciale si prenda come riferimento quello del Terziario. La disciplina di quest’ultimo prevede, tra le vari clausole, retribuzioni tabellari più elevate, anche se entrambi si basano su quattordici mensilità e sull’obbligatorietà della copertura assistenziale integrativa in favore dei dipendenti (leggermente più onerosa quella degli studi professionali).

Differenti tra i due contratti anche i termini di preavviso in caso di licenziamento, dove il Ccnl del Terziario prevede periodi di preavviso meno lunghi.

Insomma, dalla gestione dell’attività in Stp potrebbero derivare assetti contrattuali più onerosi anche se – trattandosi di un impianto del tutto nuovo nel nostro ordinamento – sarà necessario valutare la singola casistica ai fini della scelta applicativa.

Diversa ancora l’ipotesi della Stp istituita in forma di cooperativa, dove i rapporti di lavoro sono disciplinati dal regolamento interno che stabilisce anche il Ccnl applicato.

Anche il capitolo previdenziale presenta delle differenze: l’Inps, a seconda della specifica attività esercitata dalla Stp potrebbe classificarla nel settore «Aziende Commerciali» o in quello «Cooperative», con il conseguente assoggettamento alle aliquote ivi previste, piuttosto che in quello delle «Professioni» come avviene per gli studi professionali.

Per quanto concerne invece le modifiche societarie da studio a Stp, attraverso trasformazione o conferimento, scatterebbe altresì il passaggio automatico di tutto il personale in forza: i lavoratori mantengono gli stessi trattamenti retributivi, compreso il trasferimento del Tfr, qualora lo stesso sia rimasto accantonato presso il datore di lavoro.

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