Tratto da IL SOLE 24 ORE di Venerdì 18 novembre 2011
Il collegio sindacale, in base alle modifiche apportate al Dlgs 231/2001 dalla legge 183/2011, può essere incaricato anche di svolgere compiti di organismo di vigilanza (Odv), che tiene sotto controllo il funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi per prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche. L’applicazione della normativa in ambito aziendale non è obbligatoria, ma sono sempre più numerose le imprese che si adeguano.
In queste ipotesi, la previsione di un Odv autonomo sui modelli organizzativi adottati è una delle condizioni necessarie per evitare che alla società vengano irrogate gravi sanzioni, a fronte della commissione di determinati reati dai vertici aziendali.
Il decreto 231/2001 prevede infatti, che per evitare tali sanzioni: a) l’organo dirigente abbia adottato e attuato, prima della commissione dell’illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati simili a quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento sia stato affidato a un organismo con autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
La legge di stabilità ha previsto che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere anche le funzioni di Odv. Per le aziende piccole, peraltro, era già previsto che i compiti dell’Odv potessero competere all’organo dirigente.
L’attività svolta dall’Odv richiede competenze sia aziendalistiche sia giuridiche. Non è un caso che in molti di questi organismi sia presente almeno un avvocato. Se si intende attribuire questa funzione al collegio sindacale, sarebbe forse opportuno rivederne la composizione qualitativa, prevedendo anche professionisti con competenze giuridiche.
Si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali (per tutte, quella del tribunale di Roma, ufficio Gip, ordinanza 4, 14 aprile 2003) secondo cui, per garantire l’autonomia dell’Odv, è auspicabile che sia composto da soggetti esterni non appartenenti agli organi sociali. Tra questi, certamente, rientrano i sindaci, che ora potrebbero svolgere tale ruolo.
Le nuove norme che consentono di attribuire all’organo di controllo le funzioni di vigilanza fanno espresso riferimento al «collegio sindacale». Ne dovrebbe conseguire che, in tutti i casi in cui tale organo sia sostituito dal sindaco unico, quest’ultimo non possa svolgere anche la funzione di Odv. Tale interpretazione rischia però di determinare conseguenze singolari: avendo tutte le Srl, a regime, il sindaco unico, in caso di adozione dei modelli organizzativi dovrebbero avere un Odv (salvo ovviamente il caso in cui tale ruolo venga affidato all’organo dirigente). Al contrario, invece, tutte le Spa potrebbero fare a meno dell’Odv, avvalendosi del collegio sindacale.