tratto da IL SOLE 24 ORE di Venerdì 18 novembre 2011
Le società tra professionisti consentono un’organizzazione amministrativa e fiscale che equipara le libere professioni alle imprese. Ma le responsabilità restano divise. Il legislatore sottolinea che l’attività “riservata” può essere svolta solo dai soci in possesso dei requisiti, cioè che risultano iscritti in Albi professionali: l’incarico viene conferito dal cliente alla società, ma la società deve subito comunicare per iscritto il nome del professionista designato per l’esecuzione dei compiti riservati.
Per le attività non riservate, la società opera con propri dipendenti o con professionisti non designati (ad esempio, a rotazione), mentre per le attività riservate opera quel singolo professionista individuato inizialmente (salvo sostituzioni concordate e accettate). In questo modo rimane integra la responsabilità del professionista, il quale risponde al cliente secondo le regole previste dal Codice civile (articoli 2229 e seguenti). Quindi, esiste una doppia responsabilità: quella del professionista sull’atto che la legge gli riserva (firma di atti giudiziari, firma di perizie, di progetti, atti medici, relazioni asseverate, eccetera) e quella della società cui il professionista partecipa.
La responsabilità del professionista che sia anche socio lo lega al cliente con parametri di buona prassi, di matrice deontologica, e copre i danni in caso di dolo (errore professionale voluto) e colpa (imprudenza, negligenza, imperizia). Se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il professionista risponde solo per colpa grave (oltre che, ovviamente, per dolo). I casi in cui è configurabile la colpa, e la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, sono desunti da principi di buona prassi, cioè da regole appartenenti alla scientia artis, elaborate dagli Ordini.
Questi ragionamenti valgono nei rapporti tra singolo professionista e committente, mentre nei rapporti tra società di professionisti e cliente opera la generica responsabilità, che non distingue tra colpa lieve e grave e mantiene indenni i clienti anche in ipotesi di errori veniali da parte della struttura. Il problema si pone per l’attività degli ausiliari (commessi, segretarie, praticanti) che, nel rapporto tra cliente e professionista, sono disciplinati dall’articolo 2232 del Codice civile e vedono responsabile il professionista senza distinzioni tra colpa lieve e grave (mancando, per gli ausiliari, le distinzioni tra problemi normali o di particolare difficoltà).
Ora che è previsto l’esercizio della professione in forma societaria, il professionista continua a rispondere in proprio per i suoi errori professionali, ma per gli errori derivanti da disfunzioni organizzative della società risponde quest’ultima nei limiti del capitale, se si tratta di Spa, Srl o cooperative. La legge 183 non prevede assicurazioni obbligatorie per le società, che la manovra di Ferragosto ha invece introdotto per il singolo professionista . È però intuitivo che tra i vantaggi di immagine verso i terzi, la società potrà pubblicizzare anche le garanzie assicurative.