Sede referente
Commissioni II Giustizia, X Attività Produttive Camera dei Deputati
6 dicembre 2011
Nota esplicativa
Contenuto
Il testo unificato in esame, come precisato dall’articolo 1, reca una disciplina delle professioni
non regolamentate, ovvero non organizzate in ordini o collegi.
Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate infatti, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette
professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate.
Il medesimo articolo, dopo aver definito tale tipologia di professioni, ne descrive le caratteristiche dell’esercizio (libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica) e la forma (individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente).
L’articolo 2 riguarda le associazioni professionali che possono essere costituite da quanti esercitano le professioni non regolamentate. Tali associazioni, aventi natura privatistica e fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, hanno la finalità di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Esse, fra l’altro, promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Tali associazioni, ai sensi del successivo articolo 3, possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
L’articolo 4 concerne la pubblicità delle associazioni professionali e delle forme aggregative, che pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.
I contenuti degli elementi informativi relativi alle associazioni professionali sono elencati dettagliatamente dal successivo articolo 5.
L’articolo 6 precisa, invece, che il provvedimento in esame promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni.
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche. Il Ministero dello Sviluppo economico promuove l’informazione ai professionisti ed agli utenti riguardo l’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica.
L’articolo 7 disciplina il sistema di attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
Tali attestazioni, tuttavia, non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
L’attestazione ha, ai sensi del successivo articolo 8, validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione, prevista dall’associazione stessa. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione medesima.
Secondo l’articolo 9, relativo alla certificazione di conformità alle norme tecniche, le associazioni professionali e le loro forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’Ente di normazione i propri contributi. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza. Gli organismi di certificazione, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica definita per la singola professione.
L’articolo 10, infine, disciplina la vigilanza e le sanzioni per la pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell’associazione o per il rilascio di attestazioni contenenti informazioni non veritiere. La segnalazione può partire anche dal Ministero dello Sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato in merito alla corretta attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.