È legge il taglio sui rimborsi elettorali ai partiti

Rimborsi-Elettorali

Il testo approvato in via definitiva dal Senato prevede, infatti, il dimezzamento dei soldi pubblici ai partiti nel 2012 e una riduzione negli anni successivi. È anche previsto un sistema misto di finanziamento pubblico e privato e controlli dei bilanci affidati a una commissione ad hoc composta da 5 magistrati.

La nuova legge garantisce, inoltre, massima trasparenza con la pubblicazione online dei conti. Il dimezzamento dei rimborsi ai partiti nel 2012 e nel 2013, quantificato in circa 160 milioni di euro, verrà destinato alle popolazioni colpite da terremoti o calamità naturali dal primo gennaio 2009 a oggi.

Ecco i contenuti nel dettaglio.

Accesso ai rimborsi per le spese elettorali, fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione (articolo 6). L’articolo modifica l’articolo 9 della legge 515/1993. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale, suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano alla ripartizione del fondo anche i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici (articolo 5). Le forze politiche fruitrici della contribuzione pubblica sono vincolate all’adozione di un atto costitutivo e di uno statuto, in forma pubblica e con l’indicazione in ogni caso dell’organo competente per l’approvazione del rendiconto di esercizio e responsabile per la gestione economico-finanziaria. La disposizione pone l’inadempimento come causa di decadenza da esso. L’obbligo si adempie con la trasmissione dell’atto costitutivo e dello statuto ai presidenti del Senato e della Camera, entro quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni.Lo statuto deve essere conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici (articolo 2). Disciplina – innovando alla normativa vigente, che non la prevede – una contribuzione pubblica ai partiti parametrata per una quota sull’autofinanziamento dei partiti. La contribuzione pubblica è destinata: per una quota, del 70%, al rimborso di spese elettorali e per attività ordinaria; per una quota, del 30%, al “cofinanziamento” rispetto alla contribuzione proveniente da soggetti privati (0,50 euro per ogni euro ricevuto dalla contribuzione privata, cioé quote associative o erogazioni liberali. C’è un limite di 10mila euro per ogni persona fisica o ente erogante). A tale cofinanziamento sono complessivamente destinati 27,3 milioni. La normativa prevede il requisito di un candidato eletto (sotto il proprio simbolo) conseguito nell’elezione di riferimento o il 2% almeno dei voti validi conseguiti nella elezione della Camera dei deputati. In tal modo si accede in cofinanziamento ai quattro fondi, ciascuno destinato alla propria elezione (di Senato, Camera, Parlamento europeo, Consigli regionali e provinciali autonomi). Ogni fondo per il cofinanziamento così dispone di 6,825 milioni di euro. Il fondo per il rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Il contributo in cofinanziamento – che è annuale – è erogato con riferimento all’esercizio precedente, sulla base delle scritture e dei documenti contabili che la formazione politica avente diritto abbia presentato entro il 15 giugno alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dall’articolo 9 del provvedimento. Le formazioni politiche devono dichiarare alla Commissione l’importo complessivo delle erogazioni liberali ricevute (al netto del limite di contribuzione individuale), certificato da una società di revisione (o – solo per il 2012 in via transitoria – dal collegio dei revisori di ciascuna formazione). La Commissione per la trasparenza comunica l’entità del contributo attribuibile alla Presidenze di Camera e Senato, entro il 10 luglio di ciascun anno, ai fini dell’erogazione.

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali (articolo 15). Delega il Governo all’adozione – entro centoventi giorni – di un testo unico in materia di contribuzione ai candidati e ai partiti o movimenti politici (e di rimborso alle spese per consultazioni referendarie). Viene esteso il regime delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali fissato per i partiti politici, a quello stabilito per le Onlus, le associazioni di volontariato. Per esse si prevede l’aumento dell’importo detraibile dal 19% al 24%, per l’anno 2013; al 26%, a decorrere dal 2014.

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici (articolo 7). L’articolo dispone l’aumento della percentuale dell’importo detraibile (dal 19% al 24%, per l’anno 2013; al 26%, a decorrere dal 2014) delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, da parte di persone fisiche o di società. Al contempo diminuisce il limite (massimo e minimo) di contributo detraibile, che diviene compreso tra 50 e 10mila euro (non più 103.291 euro). L’articolo dispone che diano luogo a detrazione le erogazioni ai partiti presentatori di liste alle elezioni per il rinnovo della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, o aventi almeno un eletto in un Consiglio regionale. Estensione dell’aliquota Iva agevolata del 4%, all’acquisto di messaggi politici ed elettorali sui siti web.

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, limiti di spesa, controlli e sanzioni (articolo 14). Disposizioni per uniformare alcuni aspetti della disciplina delle elezioni per il Parlamento europeo a quelle delle elezioni politiche. Viene posto un tetto per le spese elettorali sia dei partiti che dei movimenti politici che partecipano alle elezioni europee. Tale tetto è stabilito, per i partiti, in un euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera. Rimane beninteso fermo il tetto complessivo del fondo, pari a 15.925.000 euro. Per i singoli candidati si fa rinvio ad alcuni articoli della legge 515/1993. Per esempio all’articolo 7, riguardante i limiti e pubblicità delle spese elettorali, in base al quale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari a 52.000 euro per ogni circoscrizione elettorale, più 0,01 euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Limiti e sanzioni contenute nella legge n. 515 sono estese anche alle elezioni europee, sostituendo, per quanto riguarda il soggetto ricevente la dichiarazione relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte, il presidente della Camera di appartenenza con il presidente della Camera dei deputati. Estese anche ai parlamentari europei gli obblighi di dichiarazione patrimoniale degli eletti.

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti (articolo 10). Sanzione – in termini di perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti – per il tesoriere (o rappresentante del partito svolgente analoga funzione) incorso in: omissione di presentazione dei documenti contabili alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici; irregolarità nella redazione del rendiconto di esercizio, se sanzionate in misura pari ad almeno un terzo del contributo annuale complessivo spettante al partito.

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe (articolo 12). La norma estende l’applicazione delle disposizioni della legge 441/1982 (“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”) per quanto compatibili, a coloro che hanno la funzione di tesoriere o ad essa assimilabile, che non siano titolari di cariche elettive.

Richiesta di rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell’attività politica (articolo 3). L’accesso alla contribuzione pubblica è a richiesta. Presentata al presidente del Senato (per l’elezione con cui si rinnova il Senato) o al presidente della Camera (per le altre tre elezioni), entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento dell’elezione. La richiesta è dunque successiva all’elezione e non più antecedente, come prevedeva la legge 157/1999 (che la fissava entro dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste: termine peraltro costantemente differito dai decreti-legge mille-proroghe. Il soggetto presentatore della richiesta è il rappresentante legale o il tesoriere (con allegazione alla richiesta, dell’atto notorio ricevuto da un notaio che attesti la funzione) del partito o movimento politico che abbia depositato il contrassegno di lista (con allegazione del verbale di deposito del contrassegno di lista). La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. In caso di lista presentata non sia diretta espressione di un partito o movimento politico, la richiesta è trasmessa da almeno uno dei delegati della lista autorizzato a ricevere comunicazioni e presentare ricorsi in nome e per conto di essa. Disciplinata anche la richiesta di contributo, per il caso di una lista depositata e presentata in comune da più partiti o movimenti politici:si prevede sia congiunta, con decadenza dal contributo per il singolo partito che non muova la sua richiesta. La ripartizione del contributo è eguale tra i diversi partiti e movimenti componenti – a meno che non sia la medesima richiesta a contenere una indicazione di distinte quote di attribuzione, per ciascuna componente. Il singolo partito può disporre della propria quota, disgiuntamente dalle quote altrui.

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici (articolo 1). Riduzione della metà (a quota 91 milioni di euro) dell’ammontare della contribuzione pubblica ai partiti e movimenti politici, prima a quota 182, 34 milioni di euro. Statuizione che l’ammontare complessivo massimo della contribuzione sia predeterminato e fisso. La contribuzione è alle spese – dunque le spese elettorali come le spese per l’attività ordinaria. Viene meno la limitazione alle sole spese elettorali, disposta dalla legge del 1993 (e rivelatasi fittizia, nella realtà effettuale della contribuzione). Commisurazione di una parte del contributo all’autofinanziamento dei partiti. Dsincentivo (nella forma di diminuzione del contributo pubblico) alla presentazione di complessi di candidature, composti in marcata prevalenza di appartenenti al medesimo sesso. La riduzione dei contributi dello Stato a partiti e movimenti politici, ha decorrenza immediata, dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il taglio investe anche le rate da liquidare a quel momento.

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni (articolo 4). Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell’attività politica, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. In mancanza di specifica comunicazione, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

Spese elettorali, introduzione di limiti massimi delle spese dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali (articolo 13). Definito un tetto massimo di spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Nei comuni con popolazione compresa fra 15.001 e 100.000 abitante tale limite non può superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 25mila euro e dell’ulteriore cifra di un euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Per le elezioni nei comuni con popolazione compresa fra 100.001 e 500.000 abitanti, limite massimo nella cifra di 125.000 euro più un euro per ogni iscritto nelle liste elettorali. Per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, limite massimo nella cifra fissa di 250.000 euro e della cifra ulteriore di euro 0,90 per ogni iscritto nelle liste. Limiti di spesa per la campagna elettorale dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale. Per i comuni con popolazione fra 15.001 e 100.000 abitanti, il limite è fissato ad una cifra risultante dalla somma di un importo fisso di 5.000 euro e di un’ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune. Per i comuni la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000, l’importo massimo è stabilito nella somma della cifra fissa di euro 12.500 più il prodotto di euro 0,05 per ogni iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, la cifra fissa sale a euro 25.000, a cui va aggiunta l’ulteriore cifra derivante dal prodotto di 0,05 euro per ogni avente diritto. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano alcune disposizioni della legge 515/1993. Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici e liste, che viene inflitta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Determinato in tre mesi dalla data delle elezioni il periodo di tempo entro il quale deve essere presentata al presidente del consiglio comunale la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Terremoto, destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali (articolo 16). Destina i risparmi di spesa attesi per il 2012 e 2013 dall’entrata in vigore della disciplina recata dal disegno di legge, alla Protezione civile, per far fronte agli eventi sismici e calamità naturali prodottisi dal 1° gennaio 2009. Per il 2012, il risparmio di spesa è quantificabile – per la riduzione alla metà del contributo stanziato in bilancio – in circa 91 milioni di euro. Per il 2013, lo stanziamento previsionale a bilancio è pari a 165 milioni. Pertanto, il risparmio di spesa sarebbe di 74 milioni.

Trasparenza dei finanziamenti privati alla politica (articolo 11). Novità normative per i finanziamenti privati ai partiti e ai movimenti politici e la correlativa rendicontazione. In particolare, viene ridotto l’importo (da 50mila a 5mila euro) al di sopra del quale opera l’obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti; riduce allo stesso importo, pari a 5mila euro, l’ammontare (attualmente 20mila euro) oltre il quale devono essere registrati i contributi privati ai candidati. Modificato il modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici,

Trasparenza e controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (articolo 9). Disposizioni in materia di rendicontazione dei partiti e relativi controlli, interni ed esterni al partito. Obbligo di rendicontazione per tutti i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto tra Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali o il 2% dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera. I partiti tenuti al rendiconto dovranno avvalersi di una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa che verificherà la regolarità del rendiconto. Viene istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici che ha il compito di controllare i rendiconti dei partiti. È composta da 5 membri, designati dai vertici delle tre massime magistrature: 3 componenti, designati dal presidente della Corte dei conti, un componente, dal presidente del Consiglio di Stato e un componente, dal primo presidente della Corte di cassazione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Inoltre, due dei componenti designati dal presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. In caso di presentazione di una lista congiunta, la sottoposizione al controllo della Commissione vale per ciascuno dei partiti che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista. L’obbligo di rendicontazione e sottoposizione al controllo della Commissione vale non solamente per i partiti che partecipino alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi abbiano partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata dei rimborsi elettorali. Individuate le modalità di controllo dei bilanci dei partiti da parte della Commissione. La Commissione trasmette ai presidenti delle Camere gli elenchi dei partiti ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di rendicontazione. Conseguentemente, i presidenti di Senato e Camera sospendono l’erogazione agli inottemperanti del contributo pubblico, in attesa della definizione, da parte della Commissione, delle sanzioni da infliggere. Le sanzioni sono applicate e motivate dalla Commissione secondo un’articolata scansione: valgono per il singolo partito inadempiente, in caso di lista congiunta. Introdotto per i partiti in sede di rendiconto, l’obbligo di annotare l’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi importo. I presidenti dispongono l’applicazione della sanzione, quale riduzione del contributo a valere sul fondo (sui fondi, per il Presidente della Camera) di propria competenza. È stato introdotto un peculiare divieto di destinazione del contributo pubblico: se investita, la liquidità che ne derivi non può essere impiegata se non nell’acquisto di titoli emessi dagli Stati membri dell’Unione europea. Impieghi speculativi in strumenti finanziari altri non sono consentiti. Modifiche al reato da finanziamento illecito. Divieto di locazione o di acquisto a titolo oneroso di immobili, dei quali siano proprietari propri eletti (o società da essi controllate). Sui siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un’apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, saranno pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche (articolo 8). L’articolo prevede che i partiti e movimenti politici rimborsino – secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali – le spese di manutenzione e funzionamento dei locali, che gli enti locali abbiano loro messo a disposizione (anche attraverso convenzioni con istituti scolastici o con altre istituzioni, pubbliche e private).

 

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